Il rimborso dell’IVA spetta anche senza tempestiva emissione della nota ex articolo 26 del Dpr 633/1972
di Maurizio Nadalutti
Non di rado capita che un contribuente, per rimediare ad un errore o per recuperare l’Iva non incassata in via di rivalsa dal cessionario/committente assoggettato ad una procedura concorsuale (o per il quale è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti o pubblicato nel Registro Imprese un piano attestato) oppure soggetto a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, non emetta la nota di variazione Iva entro il termine di cui al combinato disposto degli articoli 26 e 19 del Dpr 633/1972, vale a dire, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Si tratta di una situazione irrimediabile? Sono presenti nel nostro ordinamento strumenti alternativi per recuperare l’Iva?
La risposta è da ricercare nell’articolo 30-ter del Dpr 633/1972, a mente del quale “il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Con tale previsione viene dunque data la possibilità al contribuente di recuperare l’Iva, in alternativa all’emissione della nota di variazione ex articolo 26 del Dpr 633/1972, anche presentando istanza di rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria.
Occorre tuttavia rilevare che l’Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi (si citano, ad esempio, il principio di diritto 4/2021, la circolare 20/E/2021 e la risposta ad interpello 762/2021), ha affermato che l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’Iva ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/1972 rappresenterebbe lo strumento principale e generale (e quindi da utilizzare prioritariamente) per rimediare agli errori compiuti in sede di fatturazione oppure per recuperare l’Iva non incassata per effetto dell’insolvibilità del cessionario/committente (nei casi previsti dal comma 3-bis del medesimo articolo 26).
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