Il rimborso chilometrico non esce dal reddito del professionista
Di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con la risposta a interpello n. 270/2025, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia su uno dei primi casi applicativi della nuova formulazione dell’articolo 54, comma 2, lett. b), del TUIR, introdotta dall’articolo 1, comma 1, lett. c), del DL. 84/2025 (conv. in L. 108/2025). La norma prevede che non concorrono a formare il reddito le somme percepite dal professionista “a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”.
La ratio è nota: sterilizzare, lato attivo, quelle somme che non costituiscono effettivo incremento di capacità contributiva, purché il rimborso avvenga in modo trasparente, puntuale e documentabile.
Il caso riguarda un professionista che, nel 2025, ha emesso fattura comprendente sia il compenso per prestazioni di consulenza, sia un rimborso spese chilometriche, calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa predefinita. Il rimborso era stato previamente concordato, indicato in voce separata, assoggettato a IVA, e documentato tramite prospetti riepilogativi, con l’indicazione dei tragitti, delle sedi visitate e dei criteri oggettivi di calcolo.
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