Il rigore più lungo del mondo: assolto in sede penale, ancora imputato in sede tributaria, in attesa che qualcuno decida quanto vale il gol
di Stefano Niccolai
Nel racconto di Osvaldo Soriano, il rigore più lungo del mondo non si batte mai perché c’è sempre qualcosa che lo interrompe. Un temporale. Un cane. Un guardalinee che protesta. Il portiere che sviene. La partita rimane in sospeso, il pallone sul dischetto, e nessuno riesce a dire con certezza se si gioca ancora o è già finita. Soriano lo raccontava come una metafora della pampa, del tempo argentino che si dilata e si avvolge su sé stesso, dove le cose iniziano e non concludono mai, dove il risultato è sempre provvisorio. Se avesse studiato il rapporto tra processo penale e processo tributario italiano nella sua versione attuale, avrebbe forse riconosciuto qualcosa di familiare: un contribuente assolto con formula piena in sede penale, un processo tributario congelato in attesa che le Sezioni Unite decidano, le Sezioni Unite che aspettano la Consulta, la Consulta che risponde ma non risponde del tutto, e le Sezioni Unite che devono ancora parlare. Il pallone è lì. L’arbitro ha fischiato. La partita è sospesa. Nessuno sa ancora il punteggio.
Per capire come si arrivi a questa impasse occorre ricostruire la storia recente del cosiddetto doppio binario. Per decenni il sistema italiano ha tenuto separati il processo penale e il processo tributario con una impermeabilità quasi religiosa: quello che accadeva in un’aula non vincolava l’altra, i giudici tributari potevano ignorare le assoluzioni penali, e il contribuente prosciolto dal giudice penale poteva tranquillamente essere condannato dal giudice tributario sugli stessi fatti. Un sistema coerente nella sua incoerenza, che almeno aveva il pregio della certezza: si sapeva che i due binari non si incrociavano mai. Poi è arrivato il d.lgs. n. 87 del 2024, che ha introdotto l’articolo 21-bis nel d.lgs. n. 74 del 2000, e ha cambiato le regole: la sentenza penale dibattimentale di assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, vincola il giudice tributario in ogni stato e grado del processo, quando i fatti materiali accertati coincidono con quelli rilevanti ai fini impositivi.



