A pochi mesi dall’introduzione della nuova disciplina di cui all’articolo 8 della legge n. 34 del 2026 (legge annuale sulle piccole e medie imprese), gli organi politici sono stati chiamati a chiarire in tempi rapidi il trattamento, ai fini IVA, del cosiddetto de-stocking.
Tale disciplina, intervenendo sulla legge n. 130 del 1999 in materia di cartolarizzazioni, ne ha ampliato il campo di applicazione da un lato, includendo anche i crediti futuri tra le operazioni realizzabili mediante finanziamento al soggetto cedente e, dall’altro, estendendo l’ambito dei beni cartolarizzabili, oltre agli immobili e ai beni mobili registrati, anche ai beni mobili non registrati, tra i quali rientrano normalmente le giacenze di magazzino.
L’operazione, nella prassi commerciale, sinteticamente, si traduce nella possibilità, per l’imprenditore, di trasformare le scorte di magazzino in immediata liquidità e, come tale, assume, quindi, a livello generale una connotazione teleologicamente finanziaria, richiamata, peraltro, dallo stesso incipit dell’articolo 8 sopra citato che menziona espressamente il “fine di agevolare l’accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino”.
Il dubbio, quindi, è che l’indiscutibile componente finanziaria dell’operazione ne condizioni il trattamento fiscale, ai fini IVA, evocando (almeno nominalisticamente) il regime di esenzione proprio delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 1, n. 1, del Dpr 633 del 1972.
Ciò con l’effetto di “alleggerire” il veicolo (SPV) che acquista i beni del cedente dall’onere corrispondente all’IVA, “gravando” però al contempo l’imprenditore (che potrebbe svolgere ordinariamente solo operazioni imponibili) del peso - in punto di detrazione - della realizzazione di una operazione esente.
Con la Risposta ad un Atto di sindacato ispettivo, lo scorso 15 luglio, sulla base del parere reso dai competenti tecnici dell’amministrazione finanziaria, sono stati forniti importanti e condivisibili chiarimenti in ordine al trattamento IVA delle cartolarizzazioni di magazzino, nel senso che non esiste una regola generale valevole in ogni caso, dovendosi invece indagare - case by case - “la natura oggettiva” e l’ “oggetto” (beni mobili, beni immobili, crediti o attività finanziarie) dell’operazione posta in essere.
Per comprendere appieno la portata della risposta, che giunge a conclusioni condivisibili ma le espone in forma estremamente sintetica, è utile ricostruire il funzionamento della cartolarizzazione del magazzino, scomponendo la sequenza negoziale nei suoi principali passaggi.
La cartolarizzazione, secondo la prassi di mercato che si sta sviluppando per effetto delle importanti novità normative, può essere realizzata, essenzialmente, secondo due modelli:



