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Fisco

Il Regime di adempimento collaborativo opzionale al restyling

di Annalisa Cazzato

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giu 17, 2026
∙ A pagamento

Lo aveva annunciato, poche settimane fa, il Viceministro dell’economia e delle finanze, raccogliendo le doglianze della platea di riferimento, e lo ha fatto: il Correttivo Omnibus esaminato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana ha introdotto alcune importanti modifiche al regime di Adempimento collaborativo in via opzionale di cui all’articolo 7-bis del Dlgs. 128 del 2015.

È stato evidenziato più volte, anche su queste pagine, che, a fronte di un impegno particolarmente oneroso per i contribuenti - la redazione del Tax control framework (certamente non meno oneroso di quanto non lo sia per coloro che possono fare ingresso nel regime di adempimento collaborativo per la “via maestra”), i benefici derivanti dall’applicazione dell’istituto nella sua versione “minor” sono ridotti e - per quanto non privi di rilievo (come accade tutte le volte in cui si guadagna un’immunità sanzionatoria, specie per i reati tributari, o un rating reputazionale che limita le attività di controllo della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate) - allo stato dei fatti, non sufficienti per convincere un’impresa di piccole o anche medie dimensioni.

Eppure, lo abbiamo detto varie volte e non ci stancheremo di ripeterlo, quella del TCF (prima) e dell’Adempimento collaborativo (poi) sono scelte “obbligate” per chiunque ritenga di non poter perdere il treno per un nuovo, più evoluto, modo di fare impresa. Ancorché sia utopico parlare di annullamento dei rischi fiscali, l’esperienza operativa del regime ha dimostrato che questi possono essere (quanto meno) tenuti sotto controllo e trasformale la variabile collegata alle imposte (in termini di accertamento e contenzioso) in un elemento pienamente integrato nel business e non in un fattore altamente distorsivo.

Evidentemente, però, il proselitismo culturale non è bastato e, anche nella consapevolezza (di chi scrive) che il regime minor e quello maior non possono (e non devono) coincidere, se non a costo di rendere vana la previsione dei presupposti di accesso all’istituto, non può non apprezzarsi il concreto impegno di andare verso la platea delle PMI e “ingolosirla” promettendo qualcosa di più di quanto originariamente previsto.

In questo senso, le previsioni contenute nella bozza di decreto correttivo riconoscono, anche ai soggetti che si avvalgono del regime in via opzionale, la facoltà di avviare con le competenti strutture (che sono quelle territoriali e non la Direzione specialistica, che resta, invece, l’interlocutore unico per i soggetti che aderiscono in via ordinaria) interlocuzioni qualificate in relazione ai rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione.

Sulla falsariga di quanto previsto - in sede di attuazione dei principi direttivi della legge delega - per i contribuenti nel regime ordinario, anche quelli che vi hanno aderito in via opzionale potranno, mediante lo strumento delle cosiddette comunicazioni di rischio “qualificate” [redatte, cioè, in modo esauriente (ossia veritiere e complete), tempestivo (ossia entro 120 giorni dalla conferma della validità dell’opzione di adesione al regime) e spontaneo (prima ed a prescindere dalla formale conoscenza di attività ispettive, anche penali)], avviare un’interlocuzione con l’Agenzia col fine (non conclamato dalla legge ma non troppo velato stando alle indicazioni della relazione illustrativa) di favorire l’emersione di base imponibile e garantire il recupero (senza costi per l’Agenzia) di gettito.

E qui casca l’asino.

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