Il caso: un evento lesivo si verifica durante il funzionamento di un sistema automatizzato. Una persona è presente, ma non decide l’azione che produce l’esito. Il comando finale non è dell’umano, e il controllo non coincide più con una decisione.
“Il diritto penale non reagisce agli eventi. Reagisce agli autori”.
Quando questa frattura si produce, il sistema penale non resta neutrale. Non sospende il giudizio. Reagisce. E lo fa cercando un autore sostitutivo, qualcuno che possa occupare lo spazio lasciato libero dall’assenza di una volontà riconoscibile.
Ogni fattispecie presuppone un’azione, ogni azione una volontà, ogni volontà un soggetto umano a cui imputare dolo o colpa. È questa sequenza, e non l’evento in sé, che regge l’architettura della responsabilità penale.
Se un evento dannoso è prodotto da un sistema algoritmico autonomo, questa sequenza si spezza. L’evento c’è. Spesso anche il nesso causale. Ciò che manca è l’autore nel senso penalistico del termine: un soggetto dotato di coscienza, nonché di prevedibilità ed esigibilità della condotta. Quindi, se l’azione è il risultato di un processo opaco, distribuito e non interamente governabile dall’uomo, la responsabilità personale perde il suo punto di appoggio.
Il problema non è stabilire chi risponde, ma prendere atto che il diritto penale si trova davanti a una frattura interna, un fatto penalmente rilevante che fatica a trovare il suo autore naturale. E quando la colpevolezza non riesce ad ancorarsi a un soggetto umano riconoscibile, il sistema si difende, spostando l’imputazione sul presidio umano. Non per coerenza dogmatica, ma per necessità di chiudere il circuito.
Il sistema costruisce un autore sostitutivo
I casi di guida autonoma mostrano una costante che va oltre le singole vicende giudiziarie. Quando l’autore naturale non è immediatamente individuabile, la responsabilità tende a essere ricondotta a figure umane poste ai margini del processo decisionale.



