Con la sentenza n. 28/2026, pubblicata il 17 marzo scorso, la Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha accolto il ricorso proposto da Gianfranco Ferrè S.p.A. avverso la decisione dell’UIBM che aveva parzialmente respinto la domanda di registrazione del marchio nazionale figurativo «Gianfranco Ferré» riconoscendo un rischio di confusione con il marchio denominativo europeo «FERRE» di titolarità della società turca FEMAS Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi.
Il provvedimento si segnala per la sua rilevanza sistematica in quanto costituisce uno dei primi casi in cui la Commissione dei Ricorsi italiana applica esplicitamente il principio di neutralizzazione, sviluppato a livello europeo e progressivamente consolidato dalla giurisprudenza del Tribunale dell’Unione Europea e della Corte di Giustizia. L’importanza della pronuncia non è confinata al perimetro della controversia tra le parti: essa contribuisce ad arricchire il diritto nazionale dei marchi di uno strumento interpretativo di matrice europea, già da tempo praticato nella prassi dell’EUIPO, ma fino ad ora applicato in modo non sistematico a livello interno.
Il principio di neutralizzazione opera nell’ambito del giudizio globale sul rischio di confusione per il consumatore, che costituisce il nucleo centrale della valutazione della somiglianza tra segni distintivi. Tale giudizio si articola in tre profili distinti — visivo, fonetico e concettuale — i quali vengono poi ponderati globalmente tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso concreto. La regola generale vuole che somiglianze fonetiche e visive siano sufficienti a fondare un rischio confusorio, anche in presenza di differenze semantiche tra i segni. Il principio di neutralizzazione rappresenta un’eccezione a tale regola: esso postula che, in presenza di una differenza concettuale sufficientemente marcata, tale differenza possa, in circostanze eccezionali, controbilanciare le similitudini visive e fonetiche fino ad escludere il rischio di confusione.
La giurisprudenza europea ha progressivamente definito le condizioni applicative del principio. La sentenza fondamentale è quella resa dalla Corte di Giustizia nel caso Picasso c. Picaro, che ha confermato quanto già stabilito dal Tribunale di primo grado: la neutralizzazione opera quando almeno uno dei due segni possiede, per il pubblico di riferimento, un significato chiaro, determinato e di immediata comprensione, mentre il secondo è privo di un significato analogo ovvero ne reca uno totalmente diverso. Si richiede pertanto una forte e immediata discordanza concettuale, non una mera distinzione lessicale tra i termini a confronto.
L’applicazione del principio non è dunque automatica, né suscettibile di essere invocata in modo indiscriminato: essa presuppone che il consumatore medio percepisca uno dei segni come un riferimento semantico netto e immediato, privo di ambiguità. Questa condizione si realizza in modo paradigmatico allorché uno dei segni corrisponde al nome di un personaggio notorio, immediatamente riconoscibile dal pubblico di riferimento nella specifica area geografica rilevante.
Nel caso oggetto della pronuncia, «Gianfranco Ferré» costituisce il nome completo di uno degli stilisti italiani di maggiore notorietà internazionale: un patronimico dal contenuto semantico netto e determinato, la cui percezione da parte del pubblico italiano è immediata e priva di equivoco. Il marchio anteriore «FERRE», per contro, non corrisponde al cognome dei fondatori della società opponente, è privo di significato riconoscibile in lingua turca e, semmai, potrebbe evocare vagamente in italiano i termini «ferro» o «ferreo», risultando allusivo delle caratteristiche materiali di taluni prodotti rivendicati nelle classi 7 e 11. La Commissione ha pertanto correttamente qualificato la diversità concettuale tra i due segni come profonda e non suscettibile di equivoco, ritenendo verificati i presupposti per l’operatività del principio.
Tale approccio trova conforto nel precedente europeo Massi c. Messi, in cui il Tribunale dell’Unione Europea ha riconosciuto che la notorietà del calciatore argentino Lionel Messi era tale da neutralizzare ogni possibile confusione con il marchio «Massi», nonostante la forte prossimità visiva e fonetica tra i segni. La Commissione dei Ricorsi si iscrive coerentemente in questo filone, confermando che la neutralizzazione non dipende dall’affinità merceologica tra le classi a confronto, ma opera su un piano logicamente anteriore, quello della percezione semantica del segno nella mente del consumatore.
Il meccanismo sotteso al principio è, in definitiva, di natura psico-fattuale. Quando un segno corrisponde al nome di un personaggio di notorietà elevata e consolidata, esso si traduce — nella mente del consumatore medio — in un’immagine identitaria immediata e univoca, che non lascia spazio ad associazioni con segni altrui. Il pubblico non percepisce un semplice accostamento di lettere, ma il riferimento diretto a una persona specifica, con la sua storia, la sua opera e la sua identità. Questo meccanismo è proprio di quella che può definirsi la categoria del «super-nome»: un segno che, nella coscienza collettiva del pubblico di riferimento, si identifica con la persona fisica in modo così immediato e inscindibile da non essere scalfito da segni graficamente o foneticamente prossimi, purché riferiti a una realtà concettuale radicalmente diversa e semanticamente inerte.


