Il pagamento da parte del general contractor salva lo “sconto in fattura”
di Barbara Marini
L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 26/2025 riconosce al condominio (istante) la possibilità di continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativamente ai lavori effettuati successivamente al 30 marzo 2024, nonostante a quella data non vi fossero fatture emesse dal General Contractor nei confronti dello stesso condominio e da quest’ultimo pagate.
Si ricorderà che il DL 29 marzo 2024 n. 39 ha rimodulato le condizioni di esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di cui all’articolo 121 del DL 34/2020, condizioni che erano già state precedentemente ridisegnate dall’articolo 2 del DL 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni”). In sintesi, per gli interventi agevolabili (Superbonus, recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, bonus facciate etc.), il Decreto Cessioni aveva bloccato in linea generale la possibilità di esercitare le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito, prevedendo tuttavia ai commi 2 e 3 delle deroghe per salvaguardare gli interventi già iniziati, o deliberati, o autorizzati alla data del 17 febbraio 2023. In presenza delle specifiche condizioni richiamate dalla norma, i beneficiari potevano quindi mantenere l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del DL 34/2020.
Successivamente, il Decreto 39/2024, al comma 5 dell’articolo 1, ha introdotto un’ulteriore condizione per derogare al “blocco delle opzioni”, ovvero che al 30 marzo 2024 sia avvenuta l’effettuazione di lavori edili con il pagamento delle relative spese documentate da fatture.
Nel nuovo quadro normativo, dunque, possono continuare a beneficiare delle opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) i soli contribuenti che, oltre a rispettare le condizioni del “Decreto Cessioni”, hanno effettuato lavori edili e sostenuto i relativi pagamenti anteriormente alla data del 30 marzo 2024.
Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il condominio (committente) potrà continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ex articolo 121 DL 34/2020, relativamente agli ulteriori interventi agevolabili, «nel presupposto che il General Contractor, alla data del 30/03/2024 abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppur non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente».