Il pagamento “contante” tramite assegni bancari o circolari: la semplificazione che potrebbe complicare i controlli
di Giacomo Monti
Tra le FAQ aggiornate al 25 marzo scorso relative al collegamento tra POS e registratori telematici, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta che, in sé, appare formalmente ineccepibile ma che, inserita nel nuovo impianto dei controlli sui corrispettivi, rischia di generare alcune criticità operative.
Il riferimento è alla FAQ n. 27 nella quale si afferma che, in caso di pagamento mediante assegno bancario o circolare, il documento commerciale deve riportare, come modalità di pagamento, la forma del “contante”.
Dal punto di vista normativo, la posizione dell’Agenzia trova un appiglio difficilmente contestabile. L’articolo 49 del D.lgs. 231/2007 disciplina, infatti, l’uso del contante e dei titoli al portatore, collocando sistematicamente l’assegno - quantomeno sotto il profilo classificatorio - in un ambito distinto rispetto ai pagamenti elettronici.
In questa prospettiva, l’assimilazione dell’assegno al contante, ai fini della rappresentazione nel documento commerciale, appare coerente con la struttura formale della norma.
Il problema, tuttavia, emerge non appena si abbandona il piano della qualificazione giuridica astratta per spostarsi su quello, oggi centrale, della tracciabilità effettiva e dei controlli incrociati.
Il sistema costruito dal legislatore - e progressivamente attuato dall’Agenzia - mira, infatti, a creare una filiera informativa continua tra incasso, certificazione dei corrispettivi e flussi finanziari, nella quale la modalità di pagamento indicata nel documento commerciale diventa un dato fiscalmente sensibile e immediatamente verificabile.
È proprio in questo contesto che la “semplificazione” proposta dalla FAQ mostra alcune criticità.



