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Diritto

Il notaio come giurisdizione di protezione

di Daniele Muritano

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Blast
ott 28, 2025
∙ A pagamento
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La recente riforma della giustizia civile ha rafforzato il ruolo del notaio come figura istituzionale di garanzia nella sfera della volontaria giurisdizione. L’articolo 21 del D.lgs. 149/2022 consente ora al notaio di autorizzare la stipula di atti pubblici o scritture private con firme autenticate in cui intervengano minori, interdetti, inabilitati o soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno. L’attribuzione di questa competenza segna l’emergere di un notaio investito di funzioni sostanzialmente giurisdizionali e di garanzia nell’ambito delle misure di protezione.

Tale funzione, tuttavia, non nasce nel 2022. Da tempo il notaio agisce come filtro tecnico e istituzionale nei negozi destinati a produrre effetti rilevanti per soggetti vulnerabili o in presenza di patrimoni che si vogliono vincolare a uno scopo. Pensiamo alla prassi del trust interno, agli atti di destinazione trascrivibili ex articolo 2645-ter c.c., ai fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario previsti dalla legge 112/2016 sul “Dopo di noi”.

In tutti questi casi il notaio non si limita ad accertare la validità formale dell’atto, ma ne valuta la causa concreta, la meritevolezza dell’interesse perseguito e la compatibilità dell’operazione con norme inderogabili (successorie, creditizie, pubblicistiche).

Questa attività di valutazione non è discrezionale ma giuridicamente orientata: ad esempio, un trust autodichiarato, nel quale il disponente mantiene poteri assoluti di gestione e revoca, dovrà essere oggetto di particolare attenzione per verificare se si tratti di uno strumento fiduciario autentico o di una mera schermatura.

Allo stesso modo, un vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter, c.c., che preveda come unico soggetto da assistere lo stesso disponente richiede una verifica sostanziale dell’adeguatezza dell’atto rispetto agli interessi da proteggere. Per questa ragione il notaio è tenuto ad acquisire elementi idonei a valutare la funzionalità della destinazione, documentando in atto le esigenze concrete del beneficiario. Nei casi dubbi, può persino giungersi a non stipulare l’atto, specie nei casi in cui la destinazione appaia priva di una reale funzione protettiva.

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