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Diritto

Il “no” del notaio: il confine tra libertà contrattuale e dovere di tutela

di Daniele Muritano

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nov 03, 2025
∙ A pagamento
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La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25399/2025, affronta un tema cruciale per la responsabilità professionale del notaio: l’obbligo di stipula non è assoluto e, in talune circostanze, il rifiuto di ricevere un atto può rappresentare la sola forma corretta di adempimento dell’incarico professionale. La decisione nasce da una vicenda in cui un notaio aveva stipulato una compravendita di nuda proprietà conclusa dal rappresentante della venditrice con sé stesso, sulla base di una procura generica e senza accertare la reale volontà della mandante. L’atto, pur non nullo, si rivelava viziato da un evidente conflitto d’interessi e determinava un danno economico rilevante per la venditrice, che otteneva la condanna del professionista.

Nel ricorso, il notaio sosteneva di non poter rifiutare la stipula, invocando l’articolo 28 della legge notarile, che consente il rifiuto solo di atti espressamente vietati dalla legge o contrari all’ordine pubblico. La Cassazione respinge l’impostazione.

Il rifiuto della stipula, in presenza di circostanze che rendano l’atto pericoloso o dannoso per una delle parti, è non solo legittimo, ma doveroso. L’obbligo di stipulare non implica che il notaio debba eseguire meccanicamente la volontà delle parti, ma che debba assicurare la legalità e la serietà dell’operazione.

La Suprema Corte osserva che la funzione notarile non si riduce a una verifica formale di validità, ma comprende l’obbligo di tutelare gli interessi delle parti e di garantire la certezza degli effetti giuridici e del risultato pratico perseguito. L’articolo 28 della legge notarile deve essere letto in combinazione con gli articoli 1175 e 1375 c.c., che impongono comportamenti di correttezza e buona fede oggettiva. Ne deriva che la diligenza del notaio non si esaurisce nella redazione tecnica dell’atto, ma comporta un’attività di consiglio, di verifica e, quando necessario, di dissuasione.

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