Il panorama giuridico italiano sta vivendo una fase di mutazione strutturale senza precedenti, innescata da un corto circuito tra le garanzie europee e la prassi repressiva nazionale. Al centro della tempesta c’è l’equilibrio tra il potere punitivo dello Stato e la tutela del domicilio, un concetto che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha ormai esteso ben oltre le mura domestiche, includendo sedi legali, studi professionali e locali commerciali.
Tutto ha inizio il 6 febbraio dello scorso anno con la ormai celebre sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia. Strasburgo ha messo a nudo un sistema di accertamento fiscale basato su una discrezionalità amministrativa ritenuta eccessiva e priva di garanzie effettive. Secondo i giudici europei, l’attuale normativa italiana (articolo 52 D.P.R. 633/1972 e articolo 33 D.P.R. 600/1973) conferisce alle autorità poteri quasi illimitati, trasformando le ispezioni in potenziali “fishing expeditions” (pesca a strascico di prove) prive di un filtro terzo e imparziale.
Il vizio è sistemico: in Italia, l’accesso nei locali aziendali viene autorizzato dai vertici degli stessi uffici che effettuano il controllo, senza un intervento preventivo del giudice. Questa carenza impedisce al contribuente di contestare l’arbitrarietà dell’atto in modo tempestivo, costringendolo ad attendere anni prima di poter ricorrere contro l’accertamento finale.
Per arginare il rischio di una pioggia di condanne e risarcimenti, il legislatore è intervenuto d’urgenza con il D.L. 17 giugno 2025, n. 84. La novità principale è l’integrazione del 1° comma dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente, che impone l’obbligo di una motivazione “espressa e adeguata“ per ogni atto di accesso.
Nonostante il passo in avanti, la riforma è finita nel mirino della critica. La dottrina e le organizzazioni di categoria evidenziano come il provvedimento si limiti a intervenire sulla forma (la motivazione) senza introdurre il vero rimedio richiesto dalla CEDU: un controllo giurisdizionale immediato (ex ante o durante la verifica). Inoltre, la cosiddetta “clausola di salvaguardia” — che fa salvi gli effetti degli atti compiuti prima dell’agosto 2025 — appare a molti come una manovra dettata da “ragioni di cassa” per blindare accertamenti milionari già in corso.



