Il disegno di legge delega sulla riforma della professione forense (DDL 2629), conteneva alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza, i numeri 2.6, 2.7 e 2.8, i quali miravano a chiarire che la consulenza legale, al di fuori del processo, non costituisce un’attività riservata in via esclusiva agli avvocati, mantenendo esplicito l’assetto attuale delle prestazioni consulenziali.
Il ritiro di tali emendamenti, avvenuto prima della discussione in Commissione Giustizia alla Camera, ha lasciato invariata una formulazione che non definisce l’oggetto a cui si riferisce. Il testo continua a richiamare la consulenza legale senza precisarne il perimetro, esponendolo a letture diverse. Il punto non è chi possa fare consulenza legale, ma se esista ancora come attività autonoma.
La delimitazione non riguarda solo la qualificazione giuridica. Incide sulla struttura delle prestazioni e sulla loro organizzazione, perché la consulenza si colloca dentro attività che si sviluppano in modo unitario, con effetti immediati sull’offerta di servizi a imprese e clienti.
La consulenza legale senza statuto
La consulenza legale è richiamata nell’ordinamento senza che i Codici ne definiscano il perimetro. Si ritrova nelle pratiche, orienta le decisioni, resta sullo sfondo della disciplina senza essere stata costruita come categoria autonoma.
Il DDL 2629 ha riportato il tema in primo piano, ma la questione precede la riforma, si discute della riserva di un’attività che l’ordinamento non ha mai delimitato in modo compiuto.



