Il miracolo fiscale della fusione religiosa: quando il bene cambia sfera e il Fisco vede la luce
di Nereo Seppia
Il principio di diritto n. 1 del 2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta una materia di rara spiritualità fiscale: la fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti.
Tema delicato, naturalmente. Perché quando si incontrano religione, immobili e imposte, conviene togliersi il galero, ma tenere ben saldo il portafoglio, soprattutto se nei paraggi si aggira un funzionario con passo felpato da cerimoniere pontificio e sguardo fisso sul valore normale.
Il caso riguarda un ente religioso che incorpora altri due enti, tutti appartenenti alla medesima struttura organizzativa. L’incorporante subentra nei rapporti attivi e passivi degli incorporati e acquisisce il relativo patrimonio. Ma il punto più interessante arriva quando alcuni immobili, già appartenenti all’ente incorporante, transitano dalla sfera istituzionale alla sfera commerciale. Ed è lì che il Fisco, più puntuale di un cardinale al buffet dopo il concistoro, si accomoda in prima fila.
Sul piano IVA, l’Agenzia chiarisce che i passaggi di beni nell’ambito della fusione tra enti religiosi restano fuori campo, per difetto del presupposto oggettivo. Niente IVA, dunque. Piccola tregua, non indulgenza plenaria. Il contribuente respira, il sagrestano fiscale annota.
Infatti, dove l’IVA arretra, avanza l’imposta di registro. È il principio di alternatività, versione laica tributaria del “morta una tassa, se ne applica un’altra”. Per gli atti di trasferimento gratuito nell’ambito di riorganizzazioni tra enti non commerciali appartenenti alla medesima struttura, registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di 200 euro ciascuna, purché vi siano gratuità, riorganizzazione strutturale e appartenenza alla stessa organizzazione gerarchica.
Fin qui, il sistema pare quasi benevolo. Poi arrivano le imposte sui redditi.
La fusione tra enti non commerciali, compresi quelli religiosi, può beneficiare della neutralità fiscale, ma solo per i beni che erano già detenuti nell’ambito dell’attività d’impresa dell’ente incorporato e che confluiscono direttamente nella sfera commerciale dell’incorporante. In questo caso, nessuna plusvalenza. Il bene passa, il Fisco guarda, il contribuente accende un cero, possibilmente deducibile solo nei limiti consentiti dalla prudenza.
Diverso è il caso dei beni che non erano relativi all’attività d’impresa e che finiscono nella sfera commerciale dell’incorporante. Qui l’Agenzia richiama l’articolo 171, comma 2, TUIR, con assimilazione al conferimento e, quindi, alla cessione a titolo oneroso. Risultato: valore normale, possibile plusvalenza imponibile e fine del raccoglimento mistico.
Ancora più interessante è il passaggio interno dei beni dello stesso ente dalla sfera istituzionale a quella commerciale. Non cambia il proprietario, cambia la destinazione. E al Fisco basta. Nel mondo ordinario il bene resta lì, stesso immobile, stesso ente, forse stessa porta d’ingresso. Nel mondo tributario, invece, ha attraversato una frontiera. E ogni frontiera, si sa, ha una dogana, anche quando il contribuente indossa la mozzetta.



