Il “mantra” della dichiarazione integrativa come strumento di correzione di errori e omissioni
di Annalisa Cazzato
Repetita iuvant: la dichiarazione integrativa è uno strumento utilizzabile dai contribuenti solo per correggere “errori” e “omissioni” relativi a elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e non anche per altro, specie se si tratta di modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli operando quello che l’amministrazione finanziaria chiama ‘’ripensamento’‘.
Questo, in estrema sintesi, il “cuore” del principio espresso nella recente Risposta 147/2026 con cui l’Agenzia delle entrate, di fronte all’ennesima richiesta di utilizzo della dichiarazione integrativa per finalità che non sono strettamente funzionali a correggere dati e informazioni erroneamente dichiarate (o non dichiarate), ha rigettato la tesi interpretativa del contribuente.
Nel caso oggetto dell’istanza, l’interpellante, in qualità di consolidante di un gruppo, riferisce di avere presentato la dichiarazione consolidata (CNM) del periodo d’imposta 2023 esponendo un’eccedenza IRES a credito che aveva chiesto di utilizzare compensazione. Successivamente alla presentazione della dichiarazione, ma entro 90 giorni dalla scadenza dei termini, la Società aveva presentato una dichiarazione correttiva/tardiva (non quindi un’integrativa nel senso autentico del termine ai sensi dell’articolo 2, commi 8 e seguenti, del DPR 322 del 1998) con la quale aveva indicato che una parte del credito era stato ceduto infragruppo ai sensi dell’articolo 43-ter DPR 602 del 1973 a se stessa in quanto consolidante e destinato la quota residua (sempre entro i limiti del credito originariamente esposto) a rimborso.



