Il licenziamento disciplinare nasce per sanzionare una violazione del rapporto fiduciario. Nell’ecosistema dei social, però, il baricentro si sta spostando. La giurisprudenza guarda sempre più alla circolazione del messaggio, non solo ciò che il lavoratore dice, ma alla possibilità che quelle parole si diffondano nello spazio digitale. La potenzialità diffusiva del mezzo diventa criterio di gravità. È qui che il sistema comincia a incrinarsi. Da un lato l’espansione del potere disciplinare. Dall’altro i limiti che emergono quando la parola resta corrispondenza privata tutelata dall’articolo 15 Cost. Oppure quando la prova nasce da screenshot e contenuti digitali il cui uso disciplinare incontra i limiti della privacy.
Dal dovere di fedeltà alla responsabilità per circolazione
Il diritto disciplinare si muove dentro una grammatica precisa. La condotta del lavoratore viene valutata alla luce degli obblighi contrattuali che governano il rapporto di lavoro, la diligenza nell’esecuzione della prestazione (articolo 2104 c.c.), il dovere di fedeltà verso l’impresa (articolo 2105 c.c.) e, nei casi più gravi, la rottura irreparabile del vincolo fiduciario che legittima il recesso per giusta causa ex articolo 2119 c.c. La valutazione della gravità si concentra sul fatto: l’offesa, la denigrazione, la violazione degli interessi aziendali.
Con l’ingresso dei social network la giurisprudenza ha iniziato a misurare la gravità disciplinare anche sulla circolazione del messaggio, non solo sul suo contenuto.
I giudici di piazza Cavour hanno confermato il licenziamento di una lavoratrice per un commento offensivo pubblicato su Facebook (Cass. Civ. sent. n. 10280/2018). Il social network trasforma l’espressione individuale in comunicazione potenzialmente destinata a una platea indeterminata di utenti.
“Il contenuto offensivo assume così una dimensione pubblica capace di incidere sull’immagine dell’impresa”.
Non si tratta di un provvedimento isolato. La Cassazione sta progressivamente consolidando questo criterio.
I provvedimenti più recenti spingono ancora più avanti questa logica. La Cassazione chiarisce che la gravità della condotta sussiste anche quando il post è visibile a una cerchia limitata di “amici” (Cass. Civ. ord. n. 12142/2024). Nei social la diffusione non è mai pienamente controllabile. La struttura della piattaforma consente la propagazione del contenuto oltre il perimetro originario.



