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Economia

Il lavoro sostituibile: l’IA come giustificato motivo di licenziamento

di Giorgia Dumitrascu

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mag 27, 2026
∙ A pagamento

La giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, sentenza 9135/2025) ha affermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche quando la riorganizzazione aziendale è determinata dall’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale a fronte di una stabile riduzione delle attività e dell’assenza di repechage.

Occorre rilevare che il giustificato motivo oggettivo legittima il licenziamento se una posizione non è più necessaria all’organizzazione dell’impresa. Il parametro non è la permanenza della mansione, ma la sua utilità nel concreto assetto produttivo. Il lavoro diventa così una funzione, destinata a restare solo finché continua a servire. La sentenza del Tribunale di Roma n. 9135/2025 applica questo criterio a una riorganizzazione fondata sulla riduzione delle attività, sulla soppressione della posizione e sull’assenza di possibilità di ricollocazione. Le mansioni si riducono, si accorpano, vengono assorbite all’interno della struttura. L’intelligenza artificiale interviene in questo processo, ma il nodo si colloca prima: il momento in cui una funzione smette di essere necessaria e il lavoro diventa sostituibile.

Il lavoro esiste finché serve all’impresa

Va evidenziato che nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’onere probatorio grava sul datore di lavoro e si concentra su due profili:

· la consistenza delle esigenze organizzative;

· il rapporto diretto tra tali esigenze e la soppressione della posizione.

Il giudizio costruito su questi elementi richiede un riscontro concreto del riassetto aziendale, senza entrare nel merito delle scelte imprenditoriali.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, la riorganizzazione si inseriva in una fase di difficoltà economico-finanziaria con una ridefinizione dell’attività intorno al core business. Il ridimensionamento dei settori non centrali, tra cui quello del design, era accompagnato da una riduzione complessiva della struttura e del personale.

Sul piano del repechage, l’indagine si concentra sulla possibilità di reimpiego del lavoratore all’interno dell’organizzazione risultante dal riassetto. Nel caso de quo, tale possibilità era esclusa per due ragioni, l’assenza di posizioni disponibili e la non fungibilità delle competenze rispetto alle aree operative rimaste, orientate allo sviluppo software e alla cyber intelligence.

Le posizioni residue richiedevano profili tecnici già presenti all’interno della struttura, senza margini per un riassorbimento in funzioni diverse. La riduzione dell’organico e la specializzazione delle attività rendevano il reinserimento incompatibile con la struttura aziendale. Il lavoro è stato così valutato in relazione alla sua collocazione effettiva nell’organizzazione e alla sua incidenza sulle attività che l’impresa ha scelto di mantenere.

Le attività si riducono, le mansioni si assorbono

Nel caso concreto esaminato dal Tribunale di Roma, la riorganizzazione prendeva forma attraverso una contrazione effettiva delle attività. Alcune linee di prodotto restavano ferme e non venivano più aggiornate sul piano grafico, mentre per altre la componente visiva si riduceva a un output essenziale, spesso limitato a una sola immagine. In particolare, alcune linee venivano sospese e altre semplificate fino a una produzione grafica minima, priva di sviluppo autonomo.

Le mansioni non venivano eliminate, ma progressivamente assorbite all’interno della struttura. Le attività di grafica, già ridotte, passavano prima a essere condivise e poi venivano svolte da figure apicali del team marketing, che accentravano funzioni prima distribuite.

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