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Diritto

Il lato oscuro dell'AI in aula, il caso del tribunale di Torino (e un invito per il futuro)

di Claudio Garau

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Blast
ott 02, 2025
∙ A pagamento
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Negli ultimi giorni è balzata agli onori della cronaca una vicenda decisamente al passo con i tempi (di cui si è già dato conto su Blast). Mi ha colpito perché dimostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che i tentativi di abbreviare i tempi nelle attività lavorative sono talvolta tanto “allettanti” quanto a volte pericolosi, per possibili e correlate conseguenze sanzionatorie.

Mi riferisco alla sentenza del tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, del 16 settembre scorso, la quale offre uno spunto di riflessione per molti professionisti del diritto (e non solo): quale uso fare dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti giudiziari? E quale perimetro rispettare per non sconfinare nell’abuso?

Nel caso concreto, riguardante un’opposizione ad un’ingiunzione di pagamento, un ricorso era stato predisposto col supporto dell’AI, rivelandosi - dopo la sua lettura e l’accertamento dell’”abuso” da parte del giudice - un vero e proprio boomerang per la parte attrice, condannata non solo alle spese processuali, ma anche per responsabilità aggravata da lite temeraria ai sensi dell’articolo 96 comma terzo e quarto c.p.c. Dalla sentenza scaturiva l’obbligo di versare 500 euro, in via equitativa, a ciascuna delle parti resistenti e altri 500 euro alla cassa delle ammende.

Le convenute, costituendosi in giudizio, avevano respinto integralmente le doglianze della ricorrente. In primo luogo, avevano eccepito l’inammissibilità del ricorso, osservando che le censure erano state sollevate oltre il termine di quaranta giorni dalla regolare notifica degli avvisi di addebito. Hanno inoltre negato la maturazione della prescrizione, producendo a sostegno diversi atti interruttivi inviati a mezzo PEC. È stato poi sottolineato come i crediti fossero già stati oggetto di precedenti intimazioni non impugnate, circostanza che avrebbe determinato il consolidamento della pretesa creditoria. Da ultimo, le convenute hanno ribadito la correttezza della notifica degli atti e la puntuale indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

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