Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Diritto

Il formalismo digitale non basta: la notifica tributaria deve restare conoscibile

di Pierdante Colapietra

Avatar di Blast
Blast
mag 22, 2026
∙ A pagamento

Nel fisco digitalizzato c’è un rischio che cresce in silenzio: scambiare il rispetto del formato per il rispetto della garanzia. È un equivoco sottile, ma decisivo. Perché una notifica non è corretta solo quando si presenta formalmente ordinata; è corretta quando consente al destinatario di conoscere davvero l’atto, di comprenderne la provenienza, di esercitare la difesa. Se questo punto si perde, la digitalizzazione smette di rafforzare le garanzie e comincia, invece, a spostarle sul terreno più fragile del formalismo.

È in questo spazio che si colloca la CGT di primo grado di Firenze, con sentenza 6 febbraio 2026, n. 91/3, richiamata dalla rassegna della giustizia tributaria come caso di “copia analogica di atti nativi digitali e invalidità della notifica”. La sintesi ufficiale basta a far emergere il nodo: il problema non è semplicemente la trasposizione materiale di un documento digitale su supporto cartaceo, ma il rapporto tra natura dell’atto, fedeltà della sua riproduzione e validità della notificazione.

La vicenda fiorentina è interessante proprio perché mette a nudo una tensione ormai strutturale. Da un lato, l’amministrazione finanziaria si muove sempre più dentro l’ambiente digitale, produce atti nativi informatici, utilizza strumenti telematici, standardizza procedure. Dall’altro, il momento della notificazione continua a essere il punto in cui quell’atto deve diventare giuridicamente conoscibile per il contribuente. E qui il problema non è più solo se il documento “esista”, ma come si presenti al destinatario e in che misura conservi gli elementi necessari a renderlo intelligibile, verificabile, difendibile.

Il quadro si chiarisce ancora meglio se si guarda al versante opposto. La CGT di secondo grado della Lombardia, con sentenza 9 marzo 2026, n. 526, ha affermato che la notifica a mezzo PEC di un atto in formato Word editabile, anziché in PDF nativo digitale, non determina inesistenza, ma integra al più una mera irregolarità formale. È qui, semmai, che il tema diventa più delicato. Non ogni deviazione dal formato ideale distrugge l’atto. Non ogni imperfezione formale comporta, da sola, nullità o inesistenza.

È su questo terreno, semmai, che il tema diventa più delicato. Se da un lato il formalismo puro non basta a travolgere l’atto, dall’altro non può neppure diventare il rifugio dietro cui occultare difetti che incidono sulla conoscibilità reale del contenuto notificato. La questione, allora, non è scegliere tra rigore assoluto e lassismo digitale, ma capire quali regole di forma siano davvero funzionali alla garanzia e quali, invece, si riducano a un tecnicismo sterile. Una copia analogica di un atto nativo digitale non pone lo stesso problema di un file Word notificato via PEC; ma in entrambi i casi non si tratta di verificare se il rito sia stato riprodotto in modo formalmente impeccabile, bensì se il contribuente sia stato messo in condizione di conoscere, controllare e contestare l’atto in modo pieno.

Avatar di User

Continua a leggere questo Post gratuitamente, offerto da Blast.

Oppure acquista un abbonamento a pagamento.
© 2026 Maggioli · Privacy ∙ Condizioni ∙ Notifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura