IL FISCO IN UN CAFFÈ - Tax equalization e credito d’imposta estero: i soldi cambiano tasca, il debitore no
a cura di Andrea Daglio, Francesco Licenziato, Matteo Piva, Francesco Viggiani
Nella mobilità internazionale dei lavoratori, la tax equalization nasce con una promessa semplice: evitare che il distacco all’estero diventi, per il dipendente, una lotteria fiscale. Né un vantaggio inatteso, né una penalizzazione. Solo la conservazione, per quanto possibile, dello stesso equilibrio economico che il lavoratore avrebbe avuto restando nel Paese di origine.
Su questo meccanismo, però, l’Amministrazione finanziaria ha talvolta costruito una lettura assai più ambiziosa: se il datore di lavoro interviene nella gestione delle imposte estere, allora il credito per evitare la doppia imposizione non spetterebbe più al dipendente. Una conclusione che confonde il piano dei rapporti interni con quello, ben diverso, del rapporto tributario.
La recente sentenza della C.G.T. di primo grado di Milano n. 163/13/26 offre, sul punto, una risposta netta e particolarmente utile: la policy di tax equalization resta un accordo privatistico tra datore e lavoratore; non trasferisce al datore la soggettività fiscale del dipendente, né cancella il diritto al credito ex articolo 165 TUIR quando ne ricorrono i presupposti. La pronuncia si inserisce, peraltro, in un filone di merito ormai significativo, che ha già visto decisioni favorevoli ai contribuenti, tra cui C.G.T. I Milano n. 2798/2/22, C.G.T. II Lombardia n. 3441/11/23 e altre pronunce milanesi più recenti.
Il caso deciso dalla Corte milanese riguarda una lavoratrice dipendente di una società italiana, distaccata presso una consociata tedesca dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2021, pur restando fiscalmente residente in Italia. Proprio in ragione di tale doppio collegamento — lavoro svolto in Germania e residenza fiscale italiana — la contribuente aveva indicato nel Modello Redditi 2021 un credito per imposte versate all’estero. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale ex articolo 36-ter del DPR 600/1973, ha però disconosciuto il credito, sostenendo che non fosse provato l’effettivo sostenimento delle imposte estere da parte della lavoratrice e che, anche alla luce della policy di tax equalization, non fosse chiaro se l’onere fiscale fosse rimasto realmente a suo carico o fosse stato invece assorbito dal datore di lavoro. Da qui la cartella impugnata: non tanto una contestazione sul distacco o sulla residenza, quanto sul punto decisivo — e assai più scivoloso — di chi, nel gioco degli accordi interni tra datore e dipendente, dovesse considerarsi il soggetto inciso dalla doppia imposizione
Per capire dove nasce l’equivoco, occorre guardare al funzionamento concreto della tax equalization. Nel caso esaminato, la policy era pensata per neutralizzare gli effetti fiscali del distacco: la lavoratrice non doveva guadagnare né perdere per il solo fatto di prestare attività all’estero. A tal fine, il datore applicava una trattenuta figurativa — la c.d. hypotax — corrispondente alle imposte che sarebbero state dovute se la dipendente fosse rimasta in Italia; tale provvista veniva poi utilizzata per gestire il carico fiscale tedesco, mantenendo stabile il netto concordato. La stessa regolazione interna prevedeva, inoltre, che l’eventuale credito per imposte estere, una volta fruito dalla dipendente, potesse essere riversato al datore, così da riequilibrare i rapporti economici tra le parti.
Ma è proprio qui che il piano civilistico e quello fiscale rischiano di confondersi. La tax equalization non riscrive il rapporto tributario: organizza flussi, anticipi, compensazioni e restituzioni tra datore e lavoratore.
È una dinamica non lontana da ciò che accade quando una banca finanzia un cliente per pagare un proprio debito. La banca può mettere i soldi, erogare il prestito e consentire materialmente il soddisfacimento del creditore; ma nessuno, nemmeno la banca, si illude ch eil debito diventi “suo”. Anche nel giorno più ottimista, l’istituto di credito non si presenta dal creditore dicendo: “Tranquilli, adesso rispondo io”.
Allo stesso modo, il datore può gestire finanziariamente il costo fiscale del distacco, ma non diventa per questo il soggetto inciso dalla doppia imposizione. La posizione fiscale è del lavoratore e quella resta: il reddito l’imposta e, se ricorrono i presupposti dell’articolo 165 TUIR, anche il credito restano al lavoratore.
Nel caso milanese, come in molte controversie analoghe, la tesi dell’Agenzia delle Entrate muove da un’idea apparentemente semplice: se, per effetto della tax equalization, il datore di lavoro interviene nella gestione delle imposte estere — anticipando somme, alimentando una provvista, neutralizzando il netto o recuperando poi il credito per il tramite del lavoratore — allora non sarebbe il dipendente ad avere realmente “sopportato” la doppia imposizione.
Il limite di questa lettura è evidente: l’Agenzia guarda al percorso del denaro e pretende di ricavarne una diversa titolarità del rapporto fiscale. Ma il fatto che il datore gestisca materialmente flussi, anticipi e conguagli non significa che il reddito estero smetta di essere del lavoratore, né che l’imposta estera perda il proprio collegamento con il soggetto che ha prodotto quel reddito ed è rimasto residente in Italia. Non a caso, la giurisprudenza di merito favorevole ai contribuenti — da C.G.T. I Milano n. 2798/2/22, confermata da C.G.T. II Lombardia n. 3441/11/23, fino alle successive pronunce milanesi e lombarde — ha valorizzato proprio la natura privatistica della policy, affermando che non vi è alcuna traslazione dell’imposta dal dipendente al datore.
La tesi dell’Ufficio finisce così per trasformare uno strumento di protezione del netto, in un argomento di negazione del credito. È un salto logico non piccolo: dalla circostanza che l’azienda aiuti il dipendente a non subire gli effetti finanziari del distacco, si pretende di concludere che il dipendente non sia più il soggetto inciso dalla doppia imposizione. Un approccio formalistico, ma nemmeno davvero formale: perché la forma del rapporto tributario resta quella dell’articolo 165 TUIR; è piuttosto l’Ufficio a cercare, dentro un accordo civilistico, una ragione per spostare altrove un credito che la norma collega al contribuente. Salvo l’isolato arresto contrario della C.G.T. I Torino n. 1582/1/25, il merito sembra però avere colto il punto: la tax equalization regola i conti tra datore e lavoratore; non riscrive i rapporti tra lavoratore e Fisco.
Il cuore della decisione sta proprio nella distinzione che l’Agenzia tendeva a sfumare: da un lato il rapporto tributario tra contribuente e Fisco; dall’altro il diverso rapporto civilistico tra lavoratore e datore di lavoro. La Corte riparte dall’articolo 165 TUIR e dai suoi presupposti essenziali: reddito prodotto all’estero, concorso di quel reddito alla formazione del reddito complessivo in Italia, imposte estere pagate a titolo definitivo; presupposti che, nel caso esaminato, risultavano pacificamente integrati.
Una volta accertato questo, la policy di tax equalization non poteva diventare l’argomento per negare il credito.
La formula, in fondo, è semplice: la tax equalization può spostare flussi finanziari, anticipi e compensazioni; non sposta però il baricentro del rapporto tributario. Se il reddito è del lavoratore, se l’imposta estera riguarda quel reddito e se la doppia imposizione incide sulla sua posizione fiscale, il credito ex articolo 165 TUIR resta al lavoratore. Il resto appartiene alla contabilità interna del distacco, non al perimetro del controllo sul credito d’imposta.
Alla fine, la questione è quasi domestica: davvero basta che i soldi arrivino da un altro soggetto per cambiare chi è il reale debitore? La risposta della Corte è no.
La tax equalization può spostare i flussi, prevedere anticipi e conguagli tra datore e lavoratore. Ma non incide sulla titolarità del rapporto tributario.
Del resto, anche quando una banca finanzia un pagamento, nessuno pensa che il debito cambi intestatario: cambia il modo in cui viene pagato, non la persona che deve risponderne.
E se il “debitore fiscale” resta il lavoratore distaccato, il Fisco non può utilizzare gli accordi interni per negare un credito che nasce altrove: nella doppia imposizione che incide sulla sua posizione, non nel modo in cui quel costo è stato finanziato. Anche quando i soldi li mette un altro, il debito non cambia casa.


