IL FISCO IN UN CAFFÈ - Pago io? Forse sì. Anzi no
a cura di Andrea Daglio, Francesco Licenziato, Matteo Piva, Francesco Viggiani
La solidarietà tributaria è sempre stata fonte di complicazioni e interrogativi. Utilissima al Fisco, per i contribuenti può rivelarsi pericolosa se non, addirittura, beffarda.
Un po’ come quell’amico che, all’inizio della cena, promette di offrire generosamente a tutta la tavolata, ma poi - quando ormai il gozzoviglio è terminato, i piatti sono vuoti e si vede il fondo delle bottiglie – afferma (con finto sconcerto) di aver dimenticato a casa il portafoglio.
All’oste queste scuse non interessano e agli sfortunati commensali non resta che mettere mano al borsellino (o lavare i piatti), salvo poi, all’uscita, inveire contro l’amico borioso.
La dinamica ricorda quella ripercorsa (in maniera assai più aulica) dalle Sezioni unite, con sentenza 15 marzo 2026, n. 5889, chiamate ad affrontare il tema della composizione del contrasto sorto sugli effetti processuali della c.d. rottamazione quater (articolo 1, commi da 231 a 252, l.n.197/2022), esaminano il delicato tema riguardante le sorti del rapporto oggetto di definizione agevolata nell’ipotesi di più coobbligati.
La pronuncia assume interesse ancora maggiore considerando che i principi espressi possono essere applicati anche alla nuova c.d. rottamazione quinquies di cui all’articolo 1, commi 82-101 L. n. 199/2025) stante l’identica formulazione normativa.
Il primo quesito sollevato dall’ordinanza riguarda gli effetti processuali quando viene presentata una richiesta di definizione agevolata: quando bisogna sospendere o estinguere il procedimento? Rileva l’integrale pagamento della somma definita o la mera manifestazione di volontà ad aderire? Il dubbio insorgeva dal comma 236 dell’articolo 1 della L. n. 197/2022:“L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Le Sezioni Unite superano il contrasto giurisprudenziale sul punto muovendo dall’intervento del legislatore di interpretazione autentica della norma.
L’articolo 12 bis del D.l. 84/2025 ha infatti previsto che la citata disposizione vada interpretata nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio.
La pronuncia in commento passa poi ad affrontate lo spinoso tema del rapporto fra i coobbligati, punto lacunoso del sistema in assenza di espressa disciplina nel diritto positivo.
La Corte, facendo leva sui principi che governano la solidarietà tra coobbligati, arriva a un concetto chiave: se uno dei “commensali” decide di saldare il conto con il Fisco attraverso una procedura di definizione agevolata, il beneficio si allarga anche agli altri coobbligati, pure a chi non ha voluto partecipare al banchetto della rottamazione. In altri termini, quando uno paga, tutti respirano un po’ più tranquilli: la liberazione dal debito non resta circoscritta al solo coraggioso che si è fatto avanti, ma si stende come una coperta anche su chi ha preferito restare in disparte.
Questo principio, coerente con la finalità deflativa che assumono tutti i provvedimenti di definizione agevolata, entra però in tensione quando si prova a coordinarlo con il primo dei principi espressi dalla Corte.
Come detto, infatti, l’estinzione del giudizio discende dal pagamento della sola prima rata della definizione agevolata da parte del coobbligato aderente e l’estinzione si estende anche al giudizio degli eventuali coobbligati.
Ma cosa accade nel caso in cui il debitore aderente alla definizione agevolata non perfezioni poi la stessa con l’integrale pagamento di quanto dovuto?
A norma dell’articolo 1 comma 244 della L. n. 197/2022, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Sembra quindi che, se si perde la rateazione prevista dalla definizione agevolata, questa venga considerata come se non fosse mai esistita (i.e. tamquam non esset). Di conseguenza, l’intero debito può essere riscosso non solo dal debitore principale decaduto, ma anche dai suoi coobbligati. Questi ultimi, nel frattempo, avrebbero perso la possibilità di difendersi in giudizio proprio a causa della richiesta di definizione agevolata fatta dal loro coobbligato.
La pronuncia in commento liquida velocemente la problematica valorizzando la natura definitoria dell’istituto. Afferma infatti la Corte: “una volta stabilito dal legislatore che – nella ‘rottamazione’ - la definizione si ha con il perfezionamento delle modalità di accesso alla procedura ed il versamento della prima o unica rata, e che dalla definizione così intesa deriva l’estinzione del processo per il venir meno della res litigiosa, è giocoforza dedurre che quest’ultima si produca anche nei riguardi del co-obbligato non aderente, la cui tutela (nell’ipotesi di contestazione della opportunità e convenienza dell’adesione) si sposta all’interno del rapporto di regresso ex art. 1299 cod.civ., senza più poter impegnare l’Amministrazione”.
La decisione in tal senso non pare pienamente soddisfacente, i presupposti ed i limiti per l’azione di regresso non possono infatti essere paragonabili alla tutela giurisdizionale in sede tributaria.
In sostanza, il rischio del coobbligato non aderente è quello di vedersi spogliato della propria tutela giurisdizionale dalla sola avventata decisione, da parte di un altro coobbligato, di aderire alla definizione agevolata senza poi portarla a termine, restando in tale ipotesi con la sola possibilità di pagare il debito e tentarne il recupero -pro quota- dagli altri coobbligati.
Insomma, all’oste, a fine serata, i conti devono tornare.
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Con questo articolo esordisce la nuova rubrica Il Fisco in un Caffè che rappresenta l’ideale prosecuzione de La Riforma in un Caffè.
La Riforma in un Caffè nasce nell’ottobre 2023, attorno a un tavolino ideale, come spesso accadono le idee migliori: davanti a un caffè, tra amici. Francesco Licenziato, Andrea Daglio e Matteo Piva si ritrovano nel pieno della grande riforma fiscale, con le tazzine ancora calde e la testa piena di norme, letture, intuizioni e domande. Prima che una pagina, è un confronto: spontaneo, curioso, a volte acceso, sempre autentico.
Qualcuno direbbe: “eravamo quattro amici al bar”. E in effetti lo eravamo, quando ci ha raggiunti Francesco Viggiani. Ma non per cantare il tempo che passa: per usarlo bene. Davanti a un caffè, le idee circolano più veloci, il fisco diventa meno opaco e il confronto — come l’espresso — è corto, denso e lascia il segno.
Ci siamo accorti presto che quel dialogo aveva il sapore dei vecchi caffè letterari: breve ma intenso, come un espresso bevuto in piedi; capace di svegliare le idee, rimetterle in circolo, farle rimbalzare da una mente all’altra. Un sorso dopo l’altro, il fisco smetteva di essere solo materia tecnica e diventava terreno di discussione, di confronto, perfino di entusiasmo.
Da lì è nata l’idea di aprire la porta e portare quello spirito su LinkedIn: trasformare quel caffè tra amici in uno spazio condiviso, dove raccontare il fisco con rigore e chiarezza, ma senza rinunciare al gusto della conversazione e a una sottile ironia. Un luogo in cui anche la complessità potesse essere sorseggiata, non subita.
La Riforma in un Caffè è cresciuta così: come una rubrica pensata per il tempo di una pausa, per un tragitto, per quello sguardo veloce che non è mai superficiale. Perché, come il buon caffè, anche una materia complessa può essere concentrata, intensa, e lasciare qualcosa che resta.
Oggi, grazie all’entusiasmo frizzante e contagioso di Dario Deotto, che ringraziamo sinceramente, questo percorso cambia tazza ma non spirito: entra nella famiglia di Blast e diventa Il Fisco in un Caffè. Non è solo un nuovo nome, ma un orizzonte più ampio. Perché la riforma continua, ma intanto il fisco si muove, evolve, accelera, sospinto da digitalizzazione, globalizzazione e da un contesto economico che non sta mai fermo.
Noi vogliamo continuare a raccontarlo così: con serietà e passione, con libertà di pensiero e con il piacere dello scambio. Come tra amici che, davanti a un caffè, sanno che le idee — se condivise — diventano più chiare. E magari anche un po’ migliori.


