IL FISCO IN UN CAFFÈ - Anche a fine cottura: per il credito R&S la certificazione dà sempre sapore alla difesa
A cura di Andrea Daglio, Francesco Licenziato, Matteo Piva, Francesco Viggiani
Il credito di imposta R&S ha portato con sé un ormai proverbiale filone di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, tutte incentrate sulla asserita carenza dei requisiti di agevolabilità delle spese sostenute, specialmente con riferimento alla “novità” dei progetti sottostanti.
Ritenendo (a ragione) che il motivo di un tale profluvio accertativo non potesse risiedere nell’improvvisa perdita di inventiva da parte di un Paese che, da Leonardo a Gualtiero Marchesi, ha fatto della creatività una cifra distintiva, il Legislatore ha (altrettanto a ragione) individuato la causa del fenomeno nella difficoltà di raccordare la norma agevolativa, formulata in termini generali e astratti, con la concretezza e la dinamicità di attività che, proprio come in cucina, non si esauriscono nella lista degli ingredienti, ma richiedono la sensibilità tecnica di chi sappia valutarne lavorazione, originalità e risultato.
E così, per evitare che la certezza del diritto lasciasse sistematicamente il posto alla certezza di una contestazione fiscale, è corso ai ripari e, nel 2022, ha introdotto la facoltà di ottenere una certificazione che permetta di procedere (in relativa serenità) alla fruizione del beneficio.
Essa può essere rilasciata solo da soggetti iscritti ad apposito albo tenuto dal MIMIT (ex MISE) ed è prevista una fase di controllo e vigilanza da parte delle strutture ministeriali, per favorire la quale l’intera procedura deve svolgersi all’interno di un portale telematico dedicato.
Snodo concettuale fondamentale è che tale certificazione – una volta spirato il termine per la sua verifica – con una logica di “silenzio-assenso”, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, i cui atti - anche a contenuto impositivo o sanzionatorio - difformi da quanto attestato nelle certificazioni, risultano annullabili.
Come a dire che la capacità accertativa e qualificatoria dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di valutazioni tecniche e specialistiche, deve arrestarsi e cedere il passo al parere di certificatori intesi quasi come longa manus del MIMIT.
Il successivo articolo 3, co. 1 del DPCM 15 settembre 2023, in coerenza con il tenore letterale della norma, ha previsto una (si pensava potesse essere) semplificazione, stabilendo che la certificazione debba essere preventiva rispetto alla formalizzazione della violazione. Essa può essere richiesta solo se la violazione non è già stata accertata tramite processo verbale di constatazione (PVC) o atto successivo, così da avere effetti vincolanti per l’Amministrazione finanziaria.
Il panorama normativo è però tornato a complicarsi con l’introduzione, nel 2024, del diritto generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale e ci vuole tutto il “multiforme ingegno” a cui si è fatto cenno pocanzi per venirne a capo.



