Il fascicolo non è dell’Ufficio: un accesso senza diritto di copia lede la difesa
di Simona Baseggio e Barbara Marini
C’è un gesto, negli uffici finanziari, che riassume anni di squilibrio tra Fisco e contribuente: il difensore ottiene l’appuntamento, sfoglia il fascicolo, individua il documento che gli serve, ne chiede copia — e si sente rispondere di no. Ha potuto guardare, non avere. Da un rifiuto di questo tipo nasce la sentenza n. 12390/2026 del TAR Lazio (Sezione Seconda Quater, 7 luglio 2026), che dà finalmente sostanza a un diritto scritto da poco nello Statuto del contribuente e ancora poco praticato.
Una società del commercio all’ingrosso di software, hardware e luci LED riceve a fine 2025 uno schema d’atto con cui l’Agenzia annuncia il recupero dell’IVA su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti — la classica contestazione di frode carosello “chiusa”. Nei sessanta giorni del contraddittorio preventivo, la società accede agli atti ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000 e trova nel fascicolo un documento che riguarda i rapporti con una società estera non menzionata nel processo verbale né nello schema d’atto: un tassello potenzialmente decisivo per smontare l’accusa. Ne chiede copia. Il funzionario rifiuta.
Il diniego formale mette nero su bianco la logica dell’Ufficio: il documento «non è stato utilizzato come mezzo di prova», dunque manca un «nesso logico-funzionale» con le ragioni difensive. Tradotto: è l’Amministrazione a decidere quali carte servono alla difesa del contribuente. La società impugna davanti al giudice amministrativo con il rito dell’accesso (articolo 116 c.p.a.).



