Il discarico automatico non chiude il problema della riscossione: cambia il modo di controllarla
di Pierdante Colapietra
Nel dibattito sulla riscossione c’è una tentazione ricorrente: pensare che il problema coincida con il magazzino. Che basti ridurre il peso dei carichi inesigibili, alleggerire i ruoli, smaltire l’arretrato, per poter dire che il sistema sia stato davvero riformato. Ma la questione è più profonda: non riguarda soltanto ciò che resta nei magazzini dell’Agente della riscossione, bensì il modo in cui, nel tempo, viene controllata l’attività di recupero. Su questo terreno la riforma del discarico automatico prova a spostare il baricentro.
L’articolo 3 del d.lgs. 110/2024 prevede che le quote affidate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento siano automaticamente discaricate, secondo quanto stabilito con decreto del MEF. La stessa disciplina contempla ipotesi di discarico anticipato - per esempio in caso di chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, assenza di beni utilmente aggredibili o mancanza di nuovi beni dopo precedenti azioni esecutive infruttuose - e casi di differimento del discarico in presenza di procedure esecutive o concorsuali, accordi della crisi, dilazioni o definizioni agevolate ancora efficaci. Il decreto ministeriale del 29 aprile 2026 disciplina proprio la trasmissione telematica dei flussi informativi agli enti creditori e prevede che AdER realizzi entro tre mesi le procedure informatiche necessarie; inoltre il nuovo sistema entra a regime dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto.
Se ci si fermasse qui, però, il rischio sarebbe quello di leggere la riforma come una semplice operazione di pulizia contabile. Ma una lettura del genere sarebbe riduttiva. L’elemento davvero innovativo, più che nel quinquennio del discarico automatico, sta nel tentativo di sostituire alla vecchia logica della comunicazione finale di inesigibilità una logica di monitoraggio progressivo dell’attività di riscossione. Non si tratta di una differenza meramente tecnica, ma di una vera differenza di impostazione. Nel primo modello, il controllo dell’ente creditore arrivava tardi, spesso troppo tardi, quando l’esito dell’azione di recupero era già sostanzialmente consolidato. Nel secondo, il controllo tende a spostarsi sul processo, non solo sul risultato.



