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Fisco

Il credito compensato oltre misura come credito inesistente: quando la “scure” della Cassazione supera la (corretta) contestazione dell’Agenzia

di Andrea Gaeta e Lorenzo Romano

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Blast
set 22, 2025
∙ A pagamento
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Con una recente ordinanza (la n. 24822 del 9/9/2025) la Cassazione ha preso in esame quello che, a un primo sguardo, si potrebbe definire il “credito inventato in parte”.

La motivazione è piuttosto succinta sicché, per comprendere meglio i fatti, si opereranno alcuni riferimenti alla vicenda come (ben) ricostruita dalla sentenza cassata, emessa dalla CTR Sicilia, di cui Blast è venuto in possesso.

A seguito di un p.v.c. che aveva posto sotto controllo gli investimenti in aree svantaggiate effettuati negli anni dal 2001 al 2006, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una S.r.l., nel 2012, due atti di recupero relativi ai periodi d'imposta 2004 e 2005. In particolare, l'Ufficio aveva contestato la compensazione di crediti d'imposta in misura superiore a quella prevista dal DM 2/4/2003, che aveva limitato l’utilizzo del credito al 10 per cento per l’anno 2003 e al 6 per cento per gli anni successivi.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della società, qualificando il credito come “non spettante” e ritenendo pertanto tardiva l’azione accertatrice. Allo stesso modo la CTR, poiché i crediti portati in compensazione per gli anni 2004 e 2005 “non erano né inesistenti né frutto di un artificio ma solo non erano ancora validamente utilizzabili”, ha ritenuto corretto applicare il termine decadenziale ordinario anziché quello di otto anni dalla compensazione di cui si era avvalso l’Ufficio ai sensi dell’articolo 27 del DL n. 185/2008 (oggi in parte confluito nel nuovo articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973).

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché la sentenza impugnata, pur avendo offerto una “analitica ricostruzione della genesi del credito” per gli anni dal 2001 al 2006, evidenziando per ogni periodo l'importo dell'investimento netto agevolabile, il credito d'imposta conseguente (pari alla metà dell'investimento) e l'importo effettivamente utilizzato, non aveva tratto le «giuste conclusioni» dalla «chiara e incontrastata» ricostruzione fattuale.

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