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Fisco

Il correttivo omnibus chiude gli accertamenti perenni sugli ammortamenti, ma non sulle perdite

di Simona Baseggio e Barbara Marini

ago 06, 2026
∙ A pagamento

Ci sono riforme che si giudicano da ciò che scrivono e altre da ciò che tacciono. Lo schema di decreto legislativo correttivo omnibus, licenziato nella sua versione definitiva ieri, appartiene alla seconda categoria.

Il punto di partenza è noto e ha prodotto più di qualche problematica da qualche anno. Con la sentenza n. 8500 del 2021 le Sezioni Unite hanno stabilito che, quando la contestazione riguarda il fatto generatore di un costo a deduzione pluriennale — l’inerenza dell’acquisto, la sua documentazione, la rilevanza fiscale di una rivalutazione — il termine di decadenza dell’articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, si calcola autonomamente per ciascuna quota dedotta, senza arrestarsi al primo esercizio di deduzione. Tradotto: il costo di un immobile ammortizzato in trentatré anni può essere rimesso in discussione decenni dopo l’acquisto. Il temperamento suggerito dalla Corte — il limite del legittimo affidamento — è rimasto ciò che era: un argomento difensivo affidato al caso concreto, non un termine.

La legge delega aveva preso posizione con nettezza. L’articolo 17, comma 1, lettera h), n. 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, impegnava il Governo ad assicurare la certezza del diritto tributario attraverso «la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un’eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all’obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali».

Il correttivo attua questa delega, ma per metà.

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