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Diritto

Il controllo che non c’è. La risposta a interpello n. 109/2026 in tema di esenzione successoria su quote in comunione ereditaria

di Daniele Muritano

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Blast
giu 12, 2026
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La risposta a interpello n. 109/2026 affronta un caso tutt’altro che infrequente nella pratica successoria: il decesso di un socio titolare di una quota minoritaria ma significativa in una s.r.l., con eredi che sono già soci della medesima società. È uno schema che si incontra con regolarità, intorno al quale le famiglie imprenditoriali costruiscono aspettative spesso destinate a essere disattese.

La struttura proprietaria è la seguente: il de cuius titolare del 35 per cento del capitale sociale di una s.r.l. immobiliare; il coniuge superstite titolare del 35 per cento in proprio; ciascuna delle due figlie titolare del 15 per cento. La quota del 35 per cento viene trasferita per successione legittima in comunione indivisa ai tre eredi, con esercizio dei diritti sociali tramite rappresentante comune. Dopo il trasferimento, i tre eredi sono - in sostanza - titolari del 100 per cento del capitale della società.

La questione sollevata è se questo trasferimento benefici dell’esenzione dall’imposta di successione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), nella formulazione riscritta dal Dlgs. 18 settembre 2024, n. 139. L’Agenzia risponde di no. La risposta è probabilmente corretta: il percorso motivazionale che la sorregge lo è assai meno.

Il Dlgs. 139/2024 ha riscritto il comma 4-ter dell’articolo 3 TUSD con una struttura più ordinata rispetto alla versione previgente. Per le partecipazioni in società di capitali residenti ai sensi dell’articolo 73, co. 1, lett. a), TUIR, l’esenzione spetta limitatamente alle partecipazioni «mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente», a condizione che gli aventi causa mantengano il controllo per almeno cinque anni.

Due sono le novità. La prima riguarda le condizioni sostanziali: il requisito dell’esercizio dell’attività d’impresa — che nella versione previgente aveva alimentato un contenzioso ampio, soprattutto per le società immobiliari e le holding di partecipazione — scompare come condizione autonoma per le società di capitali. La seconda riguarda l’ambito applicativo: la locuzione «integrato un controllo già esistente», del tutto assente nella vecchia formulazione, consentirebbe, secondo l’istante, di valorizzare il 65 per cento già detenuto complessivamente (ma individualmente) dai tre eredi prima del trasferimento.

Nessuna delle due innovazioni regge alla verifica concreta. La ragione sta tutta in una norma che la risposta cita, ma che non esamina fino in fondo.

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