Nel diritto del lavoro esistono decisioni che, nella logica dell’impresa, possono apparire relativamente lineari: cambiare l’associazione datoriale di riferimento, applicare un nuovo contratto collettivo, riorganizzare l’assetto delle relazioni sindacali. La sentenza del Tribunale di Trani del 10 marzo 2026 ricorda però che questo passaggio non è mai neutrale quando riguarda un contratto collettivo considerato “leader” in un determinato settore. Nel caso esaminato, una società attiva nei servizi di call center e assistenza clienti aveva deciso di recedere dal CCNL delle telecomunicazioni per applicare il contratto BPO (Business Process Outsourcing). La decisione era stata comunicata alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze aziendali, ma non era stata oggetto di un accordo con le sigle comparativamente più rappresentative del settore.
Per il Tribunale questo elemento è decisivo. La sostituzione del contratto collettivo applicato, quando riguarda un contratto leader nel medesimo ambito produttivo, non può avvenire unilateralmente. Non è sufficiente informare i sindacati della decisione, né dichiararsi disponibili al confronto. In assenza di un accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto da cui si intende recedere, la disapplicazione unilaterale dello stesso costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Ciò che rileva non è tanto l’intenzione del datore di lavoro, quanto l’effetto oggettivo della scelta: privare le organizzazioni comparativamente più rappresentative del ruolo che l’ordinamento affida loro nella regolazione collettiva del lavoro.
La decisione si colloca dentro un nodo ormai strutturale del diritto del lavoro italiano: la funzione che l’ordinamento attribuisce ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. In diversi ambiti – tra cui la regolazione della flessibilità del lavoro richiamata dall’articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 – questi contratti svolgono una funzione privilegiata, perché rappresentano il luogo in cui si costruisce l’equilibrio tra esigenze organizzative dell’impresa e tutela dei lavoratori. Sostituire unilateralmente quel contratto con un altro sottoscritto da soggetti privi della stessa rappresentatività significa alterare questo meccanismo di equilibrio.



