Il contrabbando: l’illecito più antico ancora senza certezze (e senza giustizia)
di Ettore Sbandi
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 13587/26, torna sul contrabbando e sui suoi principi applicativi, ammettendo la confisca anche in caso di illecito amministrativo e revocando in dubbio i principi fondanti della Convenzione di Istanbul, che permette l’ingresso di beni al seguito di viaggiatori, anche se di ingente valore, vincolandolo comunque all’adempimento dichiarativo e ad una discutibile valutazione case by case.
Sono due conclusioni, queste, che si innestano in un contesto – quello del contrabbando in generale – ancora oggi estremamente critico, che prende le mosse da due recenti innovazioni: la riforma dell’illecito operata con il Dlgs. n. 141 del 2024 e la sentenza n. 93 del 2025 della Corte Costituzionale.
Il nodo fondamentale della vicenda è di principio, ossia la proporzionalità assoluta del trattamento sanzionatorio e delle misure accessorie previste per le ipotesi di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele.
Un tema, questo, estremamente sentito, che vede il contrabbando come un unicum nel panorama tributario nazionale, gravato da sanzioni penali e da misure accessorie, come la confisca, settate su un principio quasi “ricattatorio” dove oggi i “danni” sono eliminabili (o per lo meno riducibili) solo se si rinuncia alla difesa, mentre il peso delle misure afflittive per il contribuente è abnorme, rendendo elevatissimo il prezzo della difesa, anche in caso di importi evasi ridotti.
Un caso su tutti: il contrabbando di un orologio del valore di 30.000 euro – fatto di per sé illecito e correttamente non tollerato dall’ordinamento – è punito con una sanzione pari all’IVA ed ai dazi evasi, circa 6.000 euro, oltre alla confisca del bene. Dunque, l’evasione di 6.000 euro comporta un “danno netto” per il contribuente pari ad 36.000, il 600 per cento del tributo evaso. Se si paga subito il tributo e la sanzione, il bene è consegnato all’importatore; se si vuole esprimere una difesa, perché se ne ravvedono le ragioni, il bene resta appreso dall’Erario e si devono correre tre gradi di giudizio, con il rischio di pagare i 36.000 di “danno netto” di cui sopra, oltre spese legali e, forse, di lite.
Il principio, con ogni caveat e differenza nelle casistiche, è: “si paghi tutto e si paghi subito”.
Con la riforma doganale di cui al Dlgs. n. 141 del 2025, uscito non esattamente con formulazioni felici sul punto e solo in parte aggiustato nel tempo, per correttivi di prassi e di legge, il sistema nazionale ha riqualificato il contrabbando, spogliando l’amministrazione di ogni valutazione sui fatti e riconducendo a tale illecito ogni ipotesi non solo di omessa dichiarazione, ma anche di infedele dichiarazione, realizzando un sistema per soglie che pone il contribuente in una posizione di estremo svantaggio.
Questo perché, oggi (come e più di ieri), è contrabbando non solo l’omessa dichiarazione, per occultamento (es. dell’orologio di prima), ma anche la dichiarazione infedele, ossia errata, per questioni meramente valutative. Una classificazione discutibile, una origine discutibile, un valore discutibile, ingenerano contrabbando, innescando una macchina che è spesso penale e sulla quale incombe l’alea della confisca, sia nelle dette ipotesi penali, sia in quelle amministrative.
Proprio sulla confisca era intervenuta la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2025, che tuttavia appare oggi ancora in parte disattesa. Questo perché, se è vero che la sentenza ha ritenuto incostituzionale, per sproporzionalità relativa, il trattamento accessorio previsto per l’evasione dell’IVA interna, rispetto a quella di confine, ancora oggi il trattamento sanzionatorio tra le due ipotesi (e per lo stesso tributo) è ben distinto.
In questo quadro arriva la sorprendente ordinanza n. 13587/2026 della Corte di Cassazione, che chiude – al momento – su due temi sentitissimi, con un approccio più che discutibile, oltre che assertivo, in un caso che assurge alle cronache per le peculiarità in fatto che connotano la vicenda e che sono state già commentate su queste pagine da Marco Cramarossa (La collana Cartier, il Parmigiano Reggiano e il “nulla da dichiarare”). Si trattava di una signora che importava, indossandolo, il suo collier di Cartier, con la relativa custodia appoggiata accanto a lei, sul sedile di un altro passeggero del suo treno, all’interno di una carta per alimenti (Parmigiano Reggiano).
In disparte gli elementi di colore che connotano la vicenda, il primo punto, quasi drammatico per la portata di scalfittura di principi fondanti dell’ordinamento, è nell’esegesi dell’articolo 301 del TU delle Leggi doganali, norma che prevedeva la confisca per il contrabbando, reato che tuttavia taceva per le ipotesi amministrative.



