Il contenzioso tributario oggi: giurisdizione o amministrazione contenziosa?
di Raffaele Caccavo
Nel dibattito pubblico sul processo tributario si continua a parlare di riforme, digitalizzazione, efficienza, riduzione dei tempi.
Si discute di strumenti, di piattaforme, di statistiche.
Raramente, però, si affronta il nodo centrale: l’equilibrio – o meglio, lo squilibrio – tra le parti del giudizio.
Eppure è proprio lì che il sistema mostra le sue crepe più profonde.
Perché, al di là delle innovazioni procedurali e delle modifiche terminologiche, il processo tributario continua a soffrire di una fragilità strutturale che incide direttamente sulla qualità della tutela giurisdizionale e sulla fiducia complessiva nel sistema.
Il contenzioso tributario italiano nasce e si sviluppa in un contesto nel quale l’Amministrazione finanziaria e il giudice condividono, se non la funzione, quantomeno la stessa area di gravitazione istituzionale.
Entrambi, infatti, rispondono – direttamente o indirettamente – al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Un dato formale, certo.
Ma anche un dato che pesa, eccome, nella percezione e nella sostanza dell’imparzialità del giudizio, soprattutto agli occhi del contribuente che si trova a contestare l’operato dell’Amministrazione davanti a un giudice inserito nello stesso perimetro istituzionale.
Il giudice “terzo” che guarda nella stessa direzione
La trasformazione delle Commissioni tributarie in Corti di Giustizia Tributaria avrebbe dovuto segnare una cesura netta con il passato.
Sul piano lessicale e ordinamentale qualcosa è cambiato.
Sul piano sostanziale, molto meno.
Il giudice tributario continua a operare all’interno di un sistema amministrativamente e finanziariamente dipendente dal MEF, lo stesso dicastero da cui promana l’azione accertativa dell’Agenzia delle Entrate.
È un’anomalia che non riguarda tanto la buona fede dei singoli giudici – che non è in discussione – quanto l’assetto complessivo delle garanzie e il modo in cui il processo viene percepito e vissuto da chi vi partecipa.



