Il confine tra consenso e dissenso nel nuovo testo del ddl contro la violenza sessuale
di Sara Bellanza
A volte basta un colpo di penna per modificare l’impostazione di una proposta di legge. È quanto successo al Ddl contro la violenza sessuale, che sposta il criterio del reato dal “consenso” al “dissenso”: due parole che hanno un peso e una valenza diversi.
La nuova formulazione, presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno, è stata approvata dalla Commissione Giustizia del Senato con 12 voti favorevoli e 10 contrari.
La versione precedente del testo, approvata all’unanimità alla Camera, aveva dato un segnale molto forte ai cittadini, nel momento in cui, su una tematica così importante, si era trovato l’accordo bipartisan di tutte le forze politiche. Le differenze sostanziali tra i due testi si possono riassumere in due punti: da una parte, cambia il criterio su cui si fonda il reato e, dall’altra, vengono inasprite le sanzioni.
Resta, dunque, da capire cosa rimane della norma originaria, soprattutto se si considera che molti Paesi europei hanno già adottato definizioni di stupro basate sul consenso. Nelle stesse settimane, in Francia è stata avanzata una proposta di legge per tutelare il consenso anche all’interno del vincolo matrimoniale.
Il confine tra consenso e dissenso
A fine novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, ci si attendeva che il Senato approvasse all’unanimità il cosiddetto Ddl Stupro, pensato per introdurre il principio del consenso libero e attuale. Nella sua versione originaria, il disegno di legge interveniva sull’articolo 609-bis del Codice penale, fondando la violenza sessuale sull’assenza di consenso.
Il criterio era semplice: se manca il consenso, è stupro. Una svolta che si pensava potesse diventare storica, considerando che il termine non compare ancora nel Codice penale: tuttavia, è stata proprio questa impostazione sulla quale si sono concentrate le maggiori resistenze.



