L’articolo 1803 del codice civile individua il comodato come quel contratto attraverso il quale una parte (comodante) consegna ad un’altra (comodataria) una cosa mobile o immobile affinché se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Nel secondo comma dell’articoli 1803 del c.c. viene esplicitato che “ il comodato è essenzialmente gratuito “.
In linea generale, il comodato non è assimilabile ai contratti con prestazioni patrimoniali che comportino movimenti di ricchezza. Tale negozio, invero, rientra fra i cd. rapporti di cortesia, basato sulla fiducia personale intuitus personae.
Il fatto è che – in alcuni casi – il comodato viene a celare dei rapporti di locazione mascherati.
Occorre ricordare che caratteristiche del contratto di comodato sono : la realità ( in quanto il contratto si perfeziona con la consegna della cosa ); l’obbligatorietà ( in quanto il comodatario acquista solo un diritto personale, e non vi è traslazione di proprietà della cosa data in uso); la unilateralità ( in quanto implica prestazione da una sola parte, cioè la restituzione della cosa da parte del comodatario ); la gratuità (se il contratto prevedesse un corrispettivo si configurerebbero altri contratti, come ad esempio la locazione).
Il comodato può contenere un termine finale di durata, che può comunque anche essere desumibile dall’uso specifico per il quale la cosa viene concessa (cd. termine implicito) ovvero non avere un termine fisso (c.d. comodato precario) e, in tal caso, il comodatario è tenuto alla restituzione non appena il comodante lo richieda.
Nel caso in cui sia stato previsto un termine in ordine alla durata, trova applicazione l’articolo 1809 c.c.: il comodante non può richiedere il bene prima della scadenza convenuta, salva l’ipotesi di un sopravvenuto bisogno connotato dai caratteri di urgenza ed imprevedibilità.
Pertanto, nei casi in cui il contratto non fissi un termine di durata del comodato, il rischio contenzioso è dietro l’angolo. Infatti, da una parte, il comodante potrebbe intendere come precario il comodato, e quindi con diritto alla restituzione in qualsiasi momento, mentre, dall’altra parte, il comodatario potrebbe ritenere il comodato a termine implicito, se risulta possibile desumere una durata dall’uso specifico cui il bene è destinato.



