Il commercialista non “firma” la fattura, ma può averne scritto il metodo
di Pierdante Colapietra
Come ieri riportato da Lorenzo Romano, l’ordinanza della Cassazione n. 21061/2026 non enuncia alcun principio di diritto: la Corte ha cassato con rinvio una decisione costruita senza delimitare adeguatamente l’incarico professionale e sulla base di un quadro istruttorio incompleto. Non ne deriva, dunque, un obbligo generalizzato del commercialista di verificare, prima e dopo, ogni documento ricevuto dal cliente.
Chiarito ciò che la pronuncia non dice, resta la domanda più scomoda: che cosa accade quando la fattura è stata materialmente predisposta dal cliente, ma il metodo fiscale da cui nasce l’errore è stato suggerito dal consulente e ha alimentato per anni le dichiarazioni affidate alla sua competenza?
Nel caso esaminato, il cliente era un notaio che aveva adottato un sistema interno di fatturazione, indicando alcuni costi riaddebitati tra le anticipazioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972. La Guardia di finanza aveva successivamente ricondotto quelle somme tra le operazioni imponibili, con conseguenze sfociate in un ravvedimento superiore a 56.000 euro. Le fatture erano state emesse autonomamente dal notaio, ma il sistema utilizzato era stato adottato su suggerimento del commercialista, che lo assisteva continuativamente nella consulenza fiscale e nella predisposizione delle dichiarazioni.
È questo particolare a impedire che la vicenda venga risolta attraverso una divisione troppo semplice dei ruoli: il cliente forma il documento, il professionista si limita a registrarlo. La provenienza materiale della fattura chiarisce chi l’abbia emessa, ma non esaurisce il problema della responsabilità professionale. Quest’ultima non riguarda l’autoria del documento, bensì il modo in cui il consulente ha adempiuto l’incarico assunto e il ruolo eventualmente svolto nella costruzione del trattamento fiscale poi rivelatosi errato.



