Il commercialista di Schrödinger: responsabile di tutto, padrone di niente. Come la Cassazione ha perfezionato un paradosso già insostenibile
di Stefano Niccolai
C’è un esperimento mentale che affascina i fisici quantistici da quasi un secolo. Un gatto chiuso in una scatola, con una fiala di veleno e un meccanismo aleatorio. Finché non apri il coperchio, il gatto è vivo e morto contemporaneamente. Sovrapposto. Indefinito. Quando Erwin Schrödinger lo propose nel 1935, intendeva ridicolizzare una certa interpretazione della meccanica quantistica. Non sapeva che stava descrivendo, con settant’anni di anticipo, la posizione del commercialista italiano.
Il commercialista, nel diritto vigente, è una figura in perenne sovrapposizione quantistica: è responsabile degli errori commessi nell’esercizio del mandato, ma non ha alcun potere cogente per impedire al cliente di commettere gli errori che poi dovrà riparare. È consulente e parafulmine. È tecnico e capro espiatorio. È, appunto, vivo e morto nello stesso momento, a seconda di chi apre la scatola e quando.
La norma di riferimento è il combinato disposto degli articoli 1176 e 2236 del Codice civile, che disciplina la responsabilità professionale del prestatore d’opera intellettuale. La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che il professionista è tenuto a una obbligazione di mezzi, non di risultato: deve operare con la diligenza qualificata dell’articolo 1176, comma 2, c.c., quella del “professionista medio”. Fin qui, tutto abbastanza lineare.
Il problema nasce quando si incrocia questa responsabilità con un dato strutturale del rapporto professionale: il cliente decide. Sempre. Il commercialista consiglia, avverte, mette per iscritto, manda mail, chiama, a volte implora. Ma la scelta finale, aderire o non aderire al condono, costituire o non costituire la holding, distribuire dividendi quando non andrebbe fatto, non versare l’acconto IVA perché “questo mese non ci sono soldi”, spetta al cliente. È il dominus dell’operazione. È lui che firma, lui che ordina i bonifici, lui che a volte nemmeno risponde ai messaggi fino al giorno prima della scadenza.
E tuttavia, quando le cose vanno male, la scatola viene aperta sempre sulla testa del professionista.
Il meccanismo è più sottile di quanto sembri. Ma adesso – come oramai noto - non è più solo una questione civilistica. La Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 5635 e 5638 del 12 marzo scorso, ha ridisegnato il perimetro della responsabilità sanzionatoria del commercialista, affermando che il concorso ex articolo 9 del Dlgs. 472/1997 è configurabile anche quando il professionista si sia limitato alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi, senza averla materialmente compilata.
Il caso esaminato è paradigmatico della vita reale di ogni studio. Il professionista aveva trasmesso la dichiarazione di un’impresa individuale riportando in deduzione dei componenti negativi di reddito indeducibili. Pur avendo indicato il “codice 1”, che segnala la mera trasmissione di una dichiarazione predisposta dal contribuente, la sua posizione di tenutario della contabilità imponeva, secondo la Corte, un controllo minimo di coerenza tra dati dichiarati e scritture. Tradotto: hai firmato per dire che non l’hai fatta tu, ma siccome la contabilità la tenevi tu, dovevi accorgertene lo stesso. Il gatto era morto e avresti dovuto saperlo senza aprire la scatola.
A febbraio, peraltro, la Sezione Civile aveva già alzato l’asticella sul versante della responsabilità verso il cliente. Con l’ordinanza n. 3215 del 13 febbraio la III Sezione Civile ha affermato infatti che il commercialista incaricato della dichiarazione dei redditi deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge delle detrazioni richieste, controllare la presenza delle comunicazioni obbligatorie, e non limitarsi a recepire dati o prospetti forniti dal cliente. La prestazione professionale, in altri termini, non è trascrizione: è controllo. Sostanziale, formale, sistematico.



