Quando muore un professionista, non scompaiono con lui le scadenze dei clienti. Restano dichiarazioni da trasmettere, pratiche da chiudere, adempimenti da completare, documenti da recuperare, collaboratori da orientare e rapporti professionali improvvisamente privi del loro referente naturale.
In quel momento lo studio mostra la sua parte più fragile. Non è soltanto un’organizzazione economica, né un semplice insieme di mandati. È anche il luogo in cui clienti, dipendenti e collaboratori hanno concentrato informazioni, affidamenti e responsabilità. La morte del titolare non apre quindi soltanto un problema successorio o patrimoniale. Apre un vuoto professionale che, se non governato, può trasformarsi rapidamente in danno.
Il Pronto Ordini CNDCEC n. 35/2026 interviene proprio su questa zona di confine, affrontando il subentro temporaneo nella gestione dello studio di un collega deceduto. Il riferimento è l’articolo 15, commi 6, 7 e 8, del Codice deontologico: il professionista chiamato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine a sostituire temporaneamente il collega scomparso ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo, e deve operare con particolare diligenza, tenendo conto degli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori.
La formula è forte perché incrina una delle idee più radicate della professione: la libertà di scegliere gli incarichi. Qui l’incarico non nasce da una trattativa, da una proposta del cliente o da una valutazione di convenienza. Nasce da una chiamata dell’Ordine e da un dovere deontologico di solidarietà tra colleghi.
Il commercialista individuato non entra nello studio perché lo ha acquistato, perché vuole acquisirne la clientela o perché ha deciso di ampliare la propria attività. Entra perché qualcuno deve impedire che, nel vuoto lasciato dalla morte del collega, le pratiche rimangano senza presidio e i clienti scoprano troppo tardi che una scadenza è stata perduta.
Proprio per questo, però, il subentro non può essere confuso con una successione professionale ordinaria. Il professionista chiamato dall’Ordine non diventa automaticamente il nuovo titolare dello studio, non eredita la clientela e non assume il compito di portare avanti indefinitamente l’attività del collega deceduto. Il suo ruolo è temporaneo, strumentale e limitato alle esigenze immediate.
È qui che si colloca il confine essenziale: la gestione deve riguardare le attività da compiersi nel breve termine. Il primo adempimento non è “prendere in mano lo studio”, ma capire che cosa non può aspettare. Occorre ricostruire le scadenze ravvicinate, verificare le pratiche aperte, individuare gli adempimenti urgenti e avvisare tempestivamente i clienti.
La ricognizione diventa così il vero atto iniziale del subentro. Prima ancora di eseguire, il professionista deve orientarsi. Deve capire quali attività siano indifferibili, quali documenti siano disponibili, quali rapporti siano in corso, quali clienti debbano essere contattati e quali rischi possano derivare dall’inerzia. Senza questa fase, il subentro rischierebbe di trasformarsi in un’assunzione indistinta di responsabilità su uno studio che il professionista non ha costruito, non ha organizzato e spesso non conosce.
Anche il rapporto con i clienti conferma la natura particolare dell’incarico. Il subentrante deve informarli delle attività da compiersi, ma non può considerarli automaticamente propri clienti. Sono loro a dover decidere se conferirgli il mandato per svolgere le attività urgenti oppure se rivolgersi a un altro professionista. La chiamata dell’Ordine apre uno spazio di tutela, non trasferisce in blocco i rapporti professionali.
Questo passaggio è decisivo. Il subentro serve a evitare il vuoto, non a sostituire la volontà dei clienti. Il cliente deve essere messo in condizione di sapere che cosa sta accadendo, quali scadenze incombono e quali alternative ha. Solo se conferisce il mandato, il professionista subentrante potrà svolgere attività per suo conto. Altrimenti, la sua funzione resta quella di presidio provvisorio e di raccordo.



