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Fisco

Il ciclone Harry spazza le polizze catastrofali?

di Lorenzo Romano

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gen 26, 2026
∙ A pagamento

Gennaio 2026: il Mezzogiorno d’Italia scopre che la natura non legge i decreti attuativi e che il mare, quando decide di riprendersi la costa, non si cura delle distinzioni semantiche tra acqua dolce e acqua salata. Il ciclone Harry si è abbattuto con una violenza inaudita su Sicilia, Calabria e Sardegna, trasformando i litorali in scenari di guerra idrogeologica con onde che hanno superato i 15 metri in mare aperto. Ma mentre le ruspe cercano di liberare il lungomare Poetto di Cagliari dalle tonnellate di sabbia e detriti e a Messina si cerca di capire come riattaccare i binari della ferrovia rimasti sospesi nel vuoto, emerge un paradosso normativo che rischia di affogare migliaia di imprese molto più del fango.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto in pompa magna l’obbligo assicurativo contro le calamità naturali per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, promettendo un sistema di mutualità privata che avrebbe dovuto alleggerire il carico finanziario dello Stato e rendere il tessuto produttivo più resiliente. Un’idea eccellente sulla carta, se non fosse che il diavolo, come sempre, si nasconde nei dettagli dei contratti e nelle circolari interpretative dell’ANIA.

Il punto di rottura di questo castello di carte legislativo è la definizione tecnica di evento catastrofale: secondo i decreti attuativi, la copertura obbligatoria è circoscritta a terremoti, alluvioni e inondazioni, ma queste ultime sono intese esclusivamente come fenomeni legati alle acque dolci interne, ovvero fiumi e laghi. Le mareggiate causate dal vento e dalla bassa pressione, la penetrazione di acqua marina e persino i maremoti sono esplicitamente esclusi dal perimetro dell’obbligo di legge.

In pratica, un imprenditore balneare di Santa Teresa di Riva o un ristoratore di Cala Gonone che ha diligentemente pagato il premio assicurativo per mettersi in regola entro le scadenze previste per le micro e piccole imprese, si ritrova oggi con una polizza che, per definizione tecnica, esclude il rischio marittimo principale che ha devastato la sua attività. È il paradosso perfetto: le strutture sventrate dalla furia cinetica del mare non riceveranno un euro di indennizzo assicurativo perché non sono state colpite da un’esondazione fluviale, ma da una mareggiata. Eppure, per il legislatore, quella polizza “inutile” era il presupposto fondamentale per non essere tagliati fuori dagli aiuti pubblici.

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