Il 1° luglio 2024 la criptovaluta USDC, la stablecoin emessa da Circle, ha ufficialmente ottenuto la licenza EMI (Electronic Money Institution) in Europa, in conformità con il regolamento MiCA (Markets in Crypto Assets). Questo evento ha rappresentato uno spartiacque per gli operatori del settore, affermando che da tale data gli scambi tra crypto e USDC siano fiscalmente rilevanti.
Possiamo, però, affermarlo con certezza?
La normativa vigente, caratterizzata da un dettato legislativo lacunoso, non permette di individuare con precisione i presupposti che determinano la rilevanza fiscale degli scambi tra criptovalute.
L’articolo 67, comma c-sexies), del Tuir stabilisce che "non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni".
Per cercare di dirimere la questione su come tale formulazione potesse essere applicata, il problema è stato affrontato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, che ha fornito un’interpretazione della Legge di Bilancio 2023 in materia di cripto-attività.
L’Agenzia ha preso spunto dal regolamento MiCA per classificare le diverse tipologie di cripto-attività, con particolare riferimento alla distinzione tra e-money token (EMT) e asset-referenced token (ART) sostenendo, in conclusione, che gli scambi tra queste due tipologie di crypto debbano essere considerati fiscalmente rilevanti.
Le caratteristiche tipiche degli e-money token sono le seguenti:
Mantengono un valore stabile.
Il loro valore è legato a una valuta ufficiale.
Il rimborso avviene per un importo equivalente al valore della moneta elettronica detenuta dal possessore.
Sono considerati moneta elettronica.
A questo punto, è utile esaminare una delle stablecoin più diffuse e consolidate sul mercato: gli USDT.
Confrontando le caratteristiche degli EMT con quelle di USDT, si ottiene il seguente quadro:
In quanto stablecoin, soddisfa per definizione, il primo requisito.
Il valore di un USDT è teoricamente ancorato 1:1 al dollaro USA, con riserve detenute da Tether Limited per garantire tale parità.
Tether Limited si impegna a rimborsare gli USDT in dollari USA su richiesta dei possessori, sebbene le condizioni specifiche possano variare.
Gli USDT sono ampiamente utilizzati come mezzo di pagamento all’interno dell’ecosistema delle cripto-attività.
Sebbene, quindi, Tether non abbia ancora richiesto o ottenuto l'autorizzazione MiCA, presenta tutte le caratteristiche previste per gli EMT, ma l’assenza di autorizzazione genera incertezze sulla sua rilevanza fiscale.
Un aspetto fondamentale è che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 30/E, non ha indicato l’autorizzazione MiCA come criterio determinante per la qualificazione di una stablecoin come EMT. Seguendo l’interpretazione fornita dall’Agenzia, la rilevanza fiscale di USDT dipenderebbe dal soddisfacimento dei requisiti della Direttiva 2009/110/CE, e non esclusivamente dalla sua conformità al MiCA.
Se gli USDT, pur non essendo autorizzati MiCA, possiedono tutte le caratteristiche di un e-money token secondo la normativa europea, c’è il forte rischio che la loro permuta con altre criptovalute possa essere considerata fiscalmente rilevante.
La problematica riguarda, in realtà, non solo gli USDT, ma tutte le stablecoin presenti sul mercato che si trovino nella stessa situazione.
Di fronte a tali incertezze, il contribuente si trova di fronte a tre strade:
Esaminare le diverse stablecoin, verificarne le caratteristiche rispetto agli EMT e, se i requisiti risultano soddisfatti, considerare gli scambi con tali monete (e con altre non classificate EMT) sempre fiscalmente rilevanti;
Optare (questo, ovviamente, solo per il futuro) per l’utilizzo di stablecoin carenti di uno dei requisiti fondamentali per gli EMT (ad esempio, ci sono monete agganciate al valore dell’oro e, pertanto, non correlate a una valuta FIAT);
Considerare fiscalmente rilevanti solo le stablecoin che abbiano effettivamente ottenuto l’autorizzazione MiCA.
Quest’ultima scelta comporta però un rischio: l’Agenzia delle entrate potrebbe in futuro basare i propri accertamenti sulle caratteristiche funzionali della stablecoin piuttosto che sulla licenza MiCA, con possibili conseguenze per il contribuente in sede di contenzioso.
È evidente come l’attuale formulazione normativa lasci ampio margine di incertezza, costringendo i contribuenti (e gli stessi funzionari dell’Agenzia) a verifiche estremamente dettagliate sulle caratteristiche delle singole stablecoin, in un mercato in continua evoluzione.
La soluzione potrebbe venire da una specifica norma, magari a carattere interpretativo, nella quale specificare che gli EMT debbano essere considerati tali solo a seguito di apposita autorizzazione da parte del MiCA. Questo garantirebbe maggiore certezza fiscale, evitando il rischio di interpretazioni contrastanti, con conseguenti possibili futuri contenziosi.