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Fisco

Il cantiere finisce, la bugia no: il credito Superbonus resta illecito

di Pierdante Colapietra

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Blast
lug 13, 2026
∙ A pagamento

Nel Superbonus il tempo conta. Conta quando iniziano i lavori, quando vengono sostenute le spese, quando si raggiunge uno stato di avanzamento e, soprattutto, quando qualcuno certifica che ciò che doveva essere realizzato è stato effettivamente realizzato.

Ma che cosa accade se l’ordine viene invertito? Se prima arriva l’asseverazione, poi nasce il credito e soltanto dopo il cantiere si mette al passo con ciò che era già stato dichiarato?

La risposta della Cassazione è netta: il completamento successivo dei lavori non riscrive il passato.

Con la sentenza n. 21670/2026, la sesta sezione penale della Corte di cassazione è tornata sui crediti fiscali generati attraverso false asseverazioni nell’ambito del Superbonus. La vicenda riguardava interventi che, alla data indicata nell’attestazione, risultavano realizzati soltanto in misura minima, nonostante la documentazione avesse rappresentato uno stato di avanzamento ben diverso.

La difesa aveva provato a spostare l’attenzione sul risultato finale. I lavori erano stati successivamente completati e, secondo la tesi prospettata, l’impresa avrebbe comunque maturato il diritto almeno a una parte dell’agevolazione. Da qui la richiesta di limitare il sequestro alla differenza tra il credito originariamente generato e quello che sarebbe spettato sulla base delle opere effettivamente eseguite.

Il ragionamento ha una sua immediata forza intuitiva: se alla fine il lavoro esiste, perché continuare a considerare illecito tutto il credito?

Il problema è che un credito fiscale non nasce perché, prima o poi, l’opera viene realizzata. Nasce quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge e quando la loro esistenza viene attestata nel momento in cui l’ordinamento pretende che lo siano.

È su questa distinzione che si fonda la decisione della Corte.

Secondo la Cassazione, il profitto confiscabile derivante dalla costituzione di crediti fiscali fittizi, generati mediante false asseverazioni, coincide con l’intera agevolazione ottenuta. Non assumono rilievo né l’esecuzione successiva delle opere né i costi sostenuti dall’impresa per portarle a termine.

Il cantiere, insomma, può recuperare il ritardo. Il credito no.

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