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Fisco

I tanti volti dell’Agenzia delle Entrate: il prestatore di servizi, il consulente e l’accertatore - Commento alla nuova disciplina della liquidazione IVA in caso di omessa dichiarazione

di Annalisa Cazzato

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Blast
ott 27, 2025
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Dall’analisi del Disegno di Legge di Bilancio per il 2026 emerge come, nella pianificazione del più importante appuntamento fiscale dell’anno, il legislatore si sia mosso seguendo tre linee direttrici principali:

(i) conclamate esigenze di sostegno al potere d’acquisto delle famiglie (cfr. le misure legate alla revisione dell’IRPEF e all’approvazione della Carta per gli acquisti alimentari di beni di prima necessità),

(ii) note esigenze di cassa (cfr. le misure dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, delle estromissioni agevolate e degli affrancamenti straordinari o l’incremento dell’aliquota IRAP per banche e associazioni e l’aumento dell’imposta sostitutiva dei new resident o, ancora, la sospensione della deduzione di componenti negativi di reddito connessi alle DTA) e

(iii) altrettanto immancabili forme di potenziamento dei poteri di contrasto all’evasione e alle frodi, a presidio dell’attuazione della Riforma PNRR.

È nell’ambito di queste (cfr. articolo 25 della attuale Bozza) che si colloca il disposto del nuovo articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito anche decreto IVA - “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”), finalizzato a consentire all’Agenzia delle entrate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, la liquidazione dell’imposta, anche mediante procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

La norma contempla una disciplina complessa e variamente articolata:

  • sul piano delle finalità, ossia consentire una liquidazione “non proprio coattiva” dell’imposta, sfruttando il massiccio patrimonio informativo a disposizione dell’Agenzia delle entrate (costituito per effetto del Sistema di interscambio, degli obblighi di trasmissione dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche);

  • sul piano della procedura, che prevede forme di interlocuzione col contribuente che può pagare immediatamente o segnalare eventuali inesattezze e/o dati integrativi, prima dell’iscrizione a ruolo degli importi dovuti;

  • sul piano delle modalità di pagamento, essendo espressamente esclusa ogni possibilità di compensazione;

  • sul piano delle sanzioni, con la conferma dell’applicazione della sanzione ordinaria dell’omessa dichiarazione e l’esclusione della specifica riduzione per le dichiarazioni che, ancorché omesse, sono presentate prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

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