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Fisco

I rischi fiscali dei prelievi soci in eccesso rispetto agli utili

di Gianfranco Antico

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apr 01, 2026
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Nell’ambito dell’attività di controllo costituisce un classico percorso investigativo fiscale quello relativo alle contestazioni sui prelievi dei soci non giustificati.

Infatti, nelle società di persone, con molta facilità e semplicità, spesso i soci decidono unanimemente di prelevare somme anche in corso d’esercizio, qualificandole come anticipi sulla percezione degli utili.

Tale prassi non è tuttavia espressamente prevista dal legislatore. Infatti, l’articolo 2262, del c.c. prevede che: “(…) salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.” Il successivo articolo 2303, comma 1, del c.c., riferito alle società in nome collettivo ma applicabile anche alle società in accomandita semplice, dispone, inoltre, che non può farsi luogo alla ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti. E il mancato rispetto di questo vincolo porta, come previsto dall’articolo 2627 del c.c., a conseguenze anche penali.

Sulla base di tali considerazioni, il prelievo di somme dalle casse sociali da parte dei soci che non trovi una esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, può portare, secondo la giurisprudenza di Cassazione, ad individuare dei ricavi non contabilizzati.

Infatti, i prelievi in contanti dei soci dal conto cassa possono legittimare, secondo Cass. ord. n. 5566/2024, un accertamento analitico-induttivo. Per i massimi giudici, tali prelievi, tutti in contanti, continui e relativi ad un’ingente somma complessiva, non potevano essere giustificati dalla società dalla necessità di restituire ai soci quanto anticipato. Di fronte all’irregolarità contabile dell’annotazione dei prelievi, per oltre quattrocentomila euro, senza che risultasse il conto attestante la provenienza delle somme o alcuna documentazione sul loro successivo impiego, per la Cassazione appare legittima la contestazione di ricavi occulti, in assenza, peraltro, di alcuna dimostrazione contraria da parte della società.

Così come sempre la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15919/2024, ha ritenuto legittimo l’accertamento nei confronti di un socio di una società che effettui prelevamenti dal conto societario e non provveda alla restituzione delle somme. Per gli Ermellini trattasi di compensi attribuiti per attività di lavoro autonomo occasionale, costituente quindi reddito personale non dichiarato e, come tale, recuperato a tassazione.

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