I propositi non (ancora) onorati della delega fiscale: la consultazione semplificata
di Annalisa Cazzato
È notizia di qualche giorno fa che sarebbe ai box di partenza la nuova “banca dati” del servizio di consultazione semplificata, il cui avvio, secondo le indicazioni emerse nel corso di un convegno cui ha partecipato il Direttore dell’Agenzia delle entrate, è previsto “prima dell’estate”.
Si tratta di un’indicazione che dimostra come vi sia (se non un pieno presidio) quanto meno una piena consapevolezza dell’intero percorso di attuazione della delega fiscale, che, come noto, non si esaurisce con l’adozione dei decreti delegati, ma richiede, oltre che uno sforzo da parte della normativa secondaria, anche uno specifico impegno dei tecnici cui il concreto funzionamento degli istituti è lasciato in mano.
La consultazione semplificata riassume in maniera paradigmatica questo concetto.
Quando il decreto legislativo n. 219 del 2023 ha introdotto, nel “sacro” contesto dello Statuto dei diritti del contribuente, l’articolo 10-novies, il legislatore, da un lato, ha dimostrato di volere concretamente dare corpo alle poche (e approssimative) indicazioni della legge 111 del 2023 al riguardo, e dall’altro, ha sicuramente ingenerato una sana, ma cauta, curiosità non solo sulle regole di base di funzionamento del servizio ma anche sul suo futuro sviluppo, considerato che era chiaro fin dal principio come l’opera della sua implementazione e automatizzazione sarebbe stata oltre modo complessa.
Riconosciuto, al pari di altri ben più noti e diffusi istituti (l’interpello in primis), quale un utile strumento col quale l’amministrazione “fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e applicazione” delle norme fiscali, per attenerci al chiaro tenore letterale dell’articolo 10-sexies dello Statuto, la consultazione semplificata ha, in verità, subito diviso i primi commentatori; qualcuno ha immediatamente denunciato un severo mal di pancia per avere - il legislatore - fondamentalmente compresso il diritto all’interpello per una ben determinata, ma estesa, categoria di contribuenti, offrendo, in compenso, un servizio ritenuto “minor” (soprattutto sul piano degli effetti); qualcun altro, invece, ragionando intorno al principio di delega alla base dell’articolo (che affidava al nuovo servizio il compito di deflazionare il ricorso all’interpello, anche sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale), attende ancora fiducioso, per verificare se la consultazione semplificata può davvero rappresentare una possibile via d’uscita all’annoso problema del ricorso indiscriminato all’interpello cui, negli ultimi anni, si è assistito.
Il decreto legislativo n. 219 del 2023, infatti, partendo dalle poche linee direttive della delega, era riuscito, comunque, nell’arduo compito di delineare i tratti essenziali del nuovo servizio, costruendolo non tanto come “un’interlocuzione rapida” (modello chat box), quanto come la possibilità di avvalersi, rispetto a specifici casi concreti, forieri di dubbi, di strumenti automatizzati (o semi automatizzati), quindi “semplificati”, di “consultazione” del patrimonio di prassi dell’amministrazione finanziaria.
Il servizio consiste, infatti, nella possibilità per determinati contribuenti (e per i loro intermediari specificamente autorizzati) di accedere ad una ricerca, guidata dal sistema, della risposta da dare ad un determinato dubbio, accedendo ad una costituenda banca dati, destinata a raccogliere tutti i documenti di prassi dell’amministrazione, che dovrebbe estrapolare un precedente interpretativo “coerente” al caso del richiedente o comunque idoneo a rispondere al quesito prospettato.
Certo, tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare, e non sono sicuramente pochi gli aspetti, specie sul piano operativo, rimasti ancora da risolvere; quasi certamente sono state proprio queste incertezze - unite all’assoluta novità del servizio - a pesare sui tempi, non proprio “rapidi”, della sua implementazione.



