In più occasioni si è discusso sulla possibilità o meno di presentare istanza di adesione nei confronti degli accertamenti parziali automatizzati, di cui all’articolo 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, fondati sul mero incrocio dei dati ed informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria, nonostante l’Amministrazione Finanziaria, con la circolare n.258/E/1998, avesse già da tempo riconosciuto l’accesso all’istituto.
Per tali atti, generalmente basati su elementi certi risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria, pur se risulta difficilmente ipotizzabile una valutazione in contraddittorio con il contribuente (trattasi, in genere, di atti per l’omessa dichiarazione di redditi di fabbricati derivanti dal possesso di immobili; per l’omessa dichiarazione di redditi di partecipazione da parte del socio di società di persone; per l’omesso cumulo di più redditi di lavoro dipendente o di pensione, rilevabile dalla presenza di più modelli CUD rilasciati a favore di uno stesso soggetto), l’Amministrazione Finanziaria ha già allora ammesso che non possa escludersi, in via di principio, che i contribuenti presentino, anteriormente all’impugnazione dell’atto, istanza di accertamento con adesione.
La mancanza di tali indicazioni nelle avvertenze aveva indotto alcuni a ritenere che tali atti fossero al di fuori del perimetro dell’accertamento con adesione, quando invece il D.Lgs. n.218/1997 non contempla eccezioni. In questi casi l’Ufficio doveva e deve procedere manualmente.
Oggi, invece, le “informazioni per il contribuente”, presenti negli avvisi di accertamento prevedono esplicitamente che – in assenza di definizione dell’atto per acquiescenza ovvero in caso di definizione delle sole sanzioni o in mancanza di impugnazione - il contribuente possa presentare istanza di accertamento con adesione, che gli consente di instaurare un contraddittorio con l’Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti, diversi da quelli per i quali può richiedere il riesame totale o parziale dell’avviso di accertamento, in autotutela.
In caso di adesione, il contribuente, naturalmente, usufruisce della riduzione delle sanzioni ad 1/3.



