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Fisco

I limiti ondivaghi del concetto di “errore” e di “opzione” ai fini della presentazione della dichiarazione integrativa: rigidità delle norme o rigidità dell’interpretazione?

di Annalisa Cazzato

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Blast
ott 24, 2025
∙ A pagamento
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Con la risposta n. 115 del 2025, l’Agenzia delle entrate, riprendendo alcune posizioni espresse in tempi relativamente recenti (in primo luogo nella circolare 1/E del 2018 e, poi, nella risposta 479 del 2023), che si prestavano, comunque, ad un’interpretazione sufficientemente elastica, è tornata, con un approccio estremamente rigoroso, sul tema dei confini della dichiarazione integrativa, in tema di IVA, ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La fattispecie oggetto dell’istanza di interpello riguardava il caso di un contribuente che aveva omesso di registrare delle fatture di acquisto e non aveva conseguentemente esercitato il diritto alla detrazione nella relativa dichiarazione. Il quesito posto atteneva, quindi, alle modalità con cui porre rimedio all’irregolarità commessa, tenuto conto che, secondo l’istante, non c’era alcun dubbio sulla spettanza sostanziale del diritto a detrazione e che la condotta non aveva provocato alcun danno all’Erario.

L’Agenzia, dopo aver brevemente richiamato le due norme “cardine”, rilevanti nel caso di specie – l’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) in tema di diritto a detrazione e il successivo articolo 25, in tema di registrazione degli acquisti (che, per quanto di interesse, fissa il termine ultimo di registrazione della fattura passiva ancorandolo a quello di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura stessa) – e dopo aver altresì ricordato finalità e limiti dello strumento della dichiarazione integrativa, asseritamente in linea con i precedenti di prassi sul tema, conclude nel senso che è “possibile ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa…, nella sola ipotesi in cui il contribuente, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto ­ adempimento propedeutico all’esercizio del diritto alla detrazione ­ per mero errore, non abbia esercitato tale diritto tempestivamente”. (enfasi aggiunta)

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