La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13538 del 23/04/2025, insiste nel ritenere rideterminabili le esistenze iniziali di un periodo d’imposta, senza l’obbligo per l’Ufficio di procedere a rideterminare anche le rimanenze finali dell’esercizio precedente.
Nel ricorso per Cassazione l’Amministrazione Finanziaria contestava la violazione e falsa applicazione degli articoli 110 e 92 del Tuir per avere la CTR erroneamente ritenuto che le giacenze iniziali relative all'anno d'imposta 2004 non potevano costituire oggetto di accertamento in relazione al cd. principio di continuità dei valori del bilancio, non essendo state sottoposte a verifica fiscale le rimanenze finali concernenti l'anno d'imposta 2003.
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