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Fisco

I chiarimenti della circolare 5/E sul trattamento dei crediti tributari e contributivi nei gruppi

di Marco Cramarossa

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lug 17, 2026
∙ A pagamento

La circolare n. 5/E di ieri ha dedicato uno specifico passaggio all’articolo 284-bis del Codice della crisi, introdotto dal correttivo-ter, con l’obiettivo di disciplinare il trattamento unitario dei crediti tributari e contributivi nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi riferiti ai gruppi di imprese. La disposizione si colloca nel Titolo VI del CCII, dedicato ai gruppi, e risponde a una esigenza essenzialmente operativa: evitare che la pluralità di società coinvolte nella ristrutturazione, spesso con domicili fiscali diversi, determini una frammentazione amministrativa delle proposte transattive, con conseguente moltiplicazione degli interlocutori fiscali e previdenziali. La circolare evidenzia, infatti, che la norma mira a superare le difficoltà applicative nella presentazione delle istanze di transazione fiscale quando l’operazione di risanamento riguarda più imprese del medesimo gruppo.

La novità principale consiste nella possibilità per le imprese del gruppo di presentare unitariamente le proposte relative al trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche agevolati o a efficacia estesa, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e del concordato preventivo. Si tratta, tuttavia, di una facoltà e non di un obbligo. Le imprese debitrici restano libere di scegliere tra la presentazione unitaria della proposta, secondo il modello dell’articolo 284-bis, e la presentazione separata presso ciascun Ufficio competente in base al domicilio fiscale delle singole società.

Il meccanismo di concentrazione procedimentale è costruito attraverso un criterio di individuazione dell’Ufficio competente. Quando, per effetto dei diversi domicili fiscali, sarebbero competenti uffici differenti, la proposta unitaria deve essere presentata agli uffici competenti in relazione al domicilio fiscale del soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, risultante dalla pubblicità ex articolo 2497-bis c.c. In mancanza, assume rilievo l’impresa che, alla data di presentazione della proposta, presenta la maggiore esposizione debitoria verso ciascuno degli uffici fiscali o degli enti previdenziali interessati.

La concentrazione amministrativa non comporta però alcuna confusione patrimoniale tra le società del gruppo. Questo è il punto sistematicamente più rilevante. Infatti, l’articolo 284-bis, comma 4, mantiene ferma l’autonomia delle masse attive e passive anche ai fini del trattamento dei crediti tributari. Ne deriva che l’unitarietà della proposta opera sul piano procedimentale, non su quello sostanziale. Il gruppo viene valorizzato come centro economico unitario ai fini della gestione coordinata della crisi, ma senza cancellare la distinta soggettività giuridica e patrimoniale delle singole imprese debitrici.

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