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Fisco

Holding e regime di realizzo controllato: il confine tra legittimo risparmio di imposta e abuso del diritto

di Roberto Bianchi e Luca Procopio

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Blast
set 01, 2025
∙ A pagamento
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Il ricorso alla holding come strumento di riorganizzazione societaria, mediante conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato, rappresenta una prassi consolidata (specie in ambito familiare) e ampiamente legittimata sia dalla normativa che dalla prassi applicativa.

L’evoluzione degli indirizzi interpretativi più recenti, su tutti l’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025, invita tuttavia a riflettere sulle possibili criticità del modello, specie laddove la holding trattenga utili (da dividendi o plusvalenze esenti) senza procedere a una redistribuzione nei confronti dei soci persone fisiche.

In tale contesto si pongono, in parallelo, i profili dell’articolo 10-bis della L n. 212/2000, relativo all’abuso del diritto, e dell’articolo 37, comma 3, del Dpr n. 600/1973, che consente la riqualificazione dei redditi nei casi di interposizione, anche reale, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre: Cass. nn. 7948/2025, 33457/2023, 9890/2023, 1358/2023, 33637/2018). Il nodo interpretativo si concentra sulla possibilità che l’accumulo di utili nella holding, pur in un contesto pianificatorio legittimo, possa generare un vantaggio fiscale indebito, tale da giustificare un intervento antielusivo.

L’articolo 177, comma 2, TUIR consente il conferimento di partecipazioni qualificate in regime di neutralità fiscale, con l’obiettivo di favorire operazioni di razionalizzazione societaria. La holding conferitaria, una volta ricevute le partecipazioni, può fruire del regime di esenzione sui dividendi (articolo 89 TUIR) e sulle plusvalenze da cessione (articolo 87 TUIR), con un effetto di differimento dell’imposizione a valle. Tuttavia – come evidenziato nell’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 – non ogni differimento è rilevante ai fini dell’abuso del diritto: solo quelli illimitati nel tempo o eccessivamente dilazionati, in assenza di valide giustificazioni economiche, possono configurare un vantaggio fiscale indebito.

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