Chiunque, nella propria esperienza professionale, si sia confrontato con la misura nota come “Superbonus” (nelle sue declinazioni Eco o Sisma) ha sempre intuito che, prima o poi, le relative questioni sarebbero approdate, dinanzi tutte le giurisdizioni - ordinarie e speciali - previste nel nostro ordinamento. Ciò era del resto prevedibile, sia per l’elevata complessità della disciplina, sia per la sua capillare diffusione.
Tuttavia, l’attenzione degli operatori si è finora concentrata soprattutto sugli obblighi, le responsabilità e i rischi gravanti sui principali protagonisti della misura: i cedenti (titolari del diritto a detrazione), i fornitori (in qualità di praticanti lo sconto in fattura) e i cessionari.
In questo contesto, quindi, incuriosisce la posizione - severa ma ineccepibile - adottata dal Tribunale di Firenze nella recente sentenza n. 2395 dello scorso 4 maggio.
Con tale pronuncia, il giudice ordinario ha condannato ad un cospicuo risarcimento del danno un professionista che aveva operato come asseveratore di un intervento ammesso al Superbonus (nella forma di Ecobonus), per avere infedelmente dichiarato di essere iscritto ad un Collegio dei periti industriali e utilizzato un timbro che successivamente è stato accertato come “autoprodotto”.
Nei fatti in causa il ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni (articolati in varie voci) asseritamente subiti per effetto del rilascio, da parte del resistente, di una asseverazione illegittima nell’ambito dell’iter necessario per accedere all’Ecobonus.
Tale vizio aveva infatti comportato l’invalidazione dell’intero iter agevolativo.
Più in dettaglio, il contribuente aveva conferito al professionista resistente l’incarico di provvedere a tutti gli adempimenti tecnici finalizzati a certificare i requisiti di prestazione energetica dell’edificio, necessari ai fini agevolativi, affidando invece a una distinta impresa specializzata l’esecuzione delle opere di riqualificazione energetica. Per entrambi i rapporti, il contribuente aveva optato per il meccanismo dello sconto in fattura.
La ditta fornitrice - nell’adempimento degli obblighi di diligenza rafforzata richiesti ex lege ai cessionari dei crediti - aveva avviato le attività volte ad accertare la sussistenza dei presupposti per la legittima fruizione del beneficio.



