Da più parti è stata fatta oggetto di commento (soprattutto positivi) la sentenza n. 19140/2026 della Corte di Cassazione a proposito della questione della deduzione e dell’inerenza degli interessi passivi.
A noi, rileggendo la pronuncia, sfuggono i motivi di tanto interesse, considerato che gran parte delle argomentazioni della Corte risultano contraddittorie e rivelano le note difficoltà (della stessa Corte) a interpretare i principi che governano la disciplina del reddito d’impresa.
Il principio di diritto enunciato dalla sentenza conferma l’indirizzo più volte affermato dalla stessa Cassazione, in base al quale viene specificato che “l’antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere della prova a carico dell’amministrazione, la non inerenza del costo rispetto all’attività d’impresa. La valutazione di antieconomicità implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o in rapporto al mercato”.
Le perplessità vengono prima, quando la Corte tenta di destreggiarsi tra le regole del reddito d’impresa.
Intanto specifichiamo che la vicenda da cui muove la pronuncia riguarda la deduzione di interessi passivi relativamente a dei finanziamenti infragruppo.
Precisa la Cassazione: “la norma di riferimento è…l’art. 109 Tuir, essendo evidente che l’Ufficio ha ritenuto i costi non deducibili in quanto non inerenti. In tal senso va inteso il riferimento alla loro antieconomicità ed alla loro strumentalità ad interessi estranei alla società contribuente e propri di altre società del gruppo”.
In sostanza, qui la Corte fa riferimento all’articolo 109, comma 5, del Tuir (infatti nella frase successiva viene detto che “il primo profilo da affrontare … attiene all’interpretazione dell’articolo 109, comma 5, Tuir”), aleggiando che lo stesso risulti la fonte dell’inerenza.



