Non parte col piede giusto (ma non per colpa dell’Agenzia, bisogna dirlo) la nuova, più restrittiva, disciplina della correzione degli errori contabili, operata, come noto, dal decreto legislativo n. 192 del 2025 con effetti retroattivi, in quanto applicabile alle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
Per gli scaramantici, infatti, può sembrare non priva di pregio e preludere ad altre negatività la circostanza che la prima posizione pubblica dell’Agenzia delle entrate sulle nuove previsioni degli articoli 83 del TUIR e 5, comma 5-bis, del d. lgs. 446 del 1997 - rispettivamente ai fini IRES e IRAP - sfoci in un parere che smentisce la possibilità di ricorrere alle (residue) semplificazioni nella correzione degli errori contabili “concesse” dal legislatore delegato.
In verità - per quanto sia innegabile che quello in esame non è un terreno per cui la legge delega si farà ricordare positivamente dai contribuenti - nel caso di specie, non è proprio così, e vedremo il perché.
Nella recente Risposta n. 89/2026 l’Agenzia è chiamata, per la prima volta (almeno pubblicamente), a fornire chiarimenti sulla “nuova” disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, ai fini IRES e IRAP, ancorché, secondo quanto si desume dal tenore della Risposta, i dubbi interpretativi posti alla base dell’istanza non riguardavano affatto le nuove norme e, anzi, erano relativamente semplici, attendendo, in particolare,
(i) alla legittimazione dell’istante - avente causa (in qualità di incorporante) in un’operazione di fusione - a correggere, sia bilancisticamente che fiscalmente, l’errore commesso dal dante causa (incorporata)
e
(ii) alla esclusione delle sanzioni amministrative tributarie (per l’incorporante) dopo la correzione dell’infedeltà dichiarativa commessa dall’incorporata.
L’istanza, così sintetizzata, rasenta palesemente i limiti dell’inammissibilità per assenza di obiettive condizioni di incertezza in quanto tocca due temi che trovano un’agevole ed indubbia soluzione nei principi generali che regolano, da un lato, le fusioni (per le quali l’effetto successorio costituisce precetto generale sia in ambito civilistico che fiscale) e, dall’altro, l’irrogazione delle sanzioni amministrative, per le quali l’assenza di offensività (tipica dei casi in cui l’errore è stato commesso pro-fisco, come nelle ipotesi di mancata deduzione di un costo) esclude in radice la pena.



