Gli effetti “a cascata” dell’indirizzo sfavorevole alle ragioni erariali in tema di credito ricerca e sviluppo
di Annalisa Cazzato
Non smetterà a breve di fare rumore l’annosa questione della spettanza del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo (nella sua versione “1.0.”) per le pregresse attività asseritamente prive dei requisiti previsti dal Manuale di Frascati.
Il consolidarsi, tra le aule dei giudici tributari e, più di recente, di quelli amministrativi, di un indirizzo ermeneutico sfavorevole alle ragioni erariali rappresentate e difese, nelle prime sedi, dall’Agenzia delle entrate e, nelle seconde, da quest’ultima insieme al MIMIT - sul quale già ampie considerazioni, anche a proposito della recentissima posizione del Consiglio di Stato del 14 luglio scorso, sono state condivise sulle pagine di questa Rivista - genera (o quanto meno dovrebbe generare) qualche pensiero in più di qualsiasi altra situazione in cui si le ragioni creditorie erariali non trovano conforto nelle aule giudiziarie.
Lo scacchiere, nel caso del Credito R&S, si presenta - infatti - particolarmente complesso.
Non si tratta, infatti, di attendere gli esiti sulle contestazioni (già sollevate) sui pregressi crediti, confidando che l’indirizzo giurisprudenziale subisca una battuta d’arresto dinanzi alla Corte di Cassazione (dinanzi alla quale verosimilmente sarà portato il tema, stante la sua enorme rilevanza), ma dietro la questione c’è molto di più.
Sul tema pesa, in primis, la corretta individuazione dell’orizzonte temporale entro cui vanno notificati gli atti dell’amministrazione, in bilico tra l’ordinaria decadenza quinquennale prevista per gli accertamenti dei crediti non spettanti e il più gravoso termine di 8 anni previsto per gli atti di recupero dei crediti inesistenti.
In proposito, nonostante abbia spento la prima candelina l’Atto di indirizzo del Viceministro dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2025, diventa sempre più preoccupante il silenzio dell’Agenzia delle entrate a proposito della posizione interpretativa adottata dai tecnici del Ministero che annovera tra i crediti non spettanti proprio quello di ricerca e sviluppo quando, fermi restando i presupposti oggetti e soggettivi, manchino “ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa, primaria o secondaria, dell’agevolazione”.



